Ai fini della spettanza del beneficio, in caso di vendita con riserva di gradimento rileva il momento in cui l’acquirente accetta il collaudo, sciogliendo così la precedente riserva.
Nel caso di specie, la società istante ha stipulato il 21 settembre 2016 un contratto per l’acquisto di un bene e ha sottoscritto il 29 novembre 2016 il verbale di precollaudo del bene presso la sede del fornitore, il quale ha emesso fattura. Il bene in questione è stato consegnato presso la società istante il 2 dicembre 2016.
Tuttavia, il 3 febbraio 2017 il verbale di collaudo finale è stato sottoscritto con riserva, a causa delle non conformità emerse; solamente quando le riserve verranno sciolte da parte del fornitore, verrà sottoscritto un nuovo verbale di collaudo e accettazione finale senza riserve.
La circolare 4/2017 ha precisato che ai fini della spettanza della maggiorazione, vale il principio della competenza. Con riferimento alla vendita con riserva di gradimento (ai sensi dell’art. 1250 c.c.), la R.M. n. 1370/80 ha chiarito che tale «clausola opera per effetto della sua previsione nel contratto e produce i suoi effetti indipendentemente dalla iscrizione in fattura o nei certificati di garanzia, poiché il venditore è per contratto, appunto, vincolato alla sua dichiarazione mentre l’acquirente ha il diritto di accettare o meno al cosa venduta sotto condizione a seconda che essa incontri o meno il suo gradimento. Perciò la clausola di gradimento inserita nel contratto perfeziona la vendita solo al momento in cui interviene l’accettazione della cosa venduta …».
Pertanto, l’Agenzia ritiene che, in base all’art, 109 del TIUR, la spesa sostenuta per il bene strumentale oggetto di interpello possa considerarsi di competenza dell’esercizio 2017, dando quindi la possibilità alla società istante di fruire dell’iper-ammortamento.
Ciò a condizione che l’effetto traslativo della proprietà del bene si realizzi entro il 31 dicembre 2017, ovvero entro il 30 settembre 2018, purchè entro il 31 dicembre 2017 sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
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