Con la Risoluzione n. 118/E del 15/09/2017 l’Agenzia delle Entrate ha espressamente stabilito l’ammissibilità di cumulo con il superammortamento del credito d’imposta riconosciuto alle strutture ricettive relativamente alle spese di riqualificazione e accessibilità, introdotto dall’articolo 10 D.L. 83/2014, convertito con modificazioni dalla L. 106/2014 (c.d. “bonus riqualificazione alberghi”). Per ovvia estensione ed analogia, lo stesso discorso vale per l'iperammortamento.
Sul punto, si evidenzia che il Decreto Interministeriale del 7 maggio 2015, attuativo del credito di imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive, al comma 3 dell’articolo 3, stabilisce che lo stesso “è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con altre agevolazioni di natura fiscale”.
L'Agenzia delle Entrate, sentito anche il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha chiarito che malgrado la presenza di tale divieto generale di cumulo del “bonus riqualificazione alberghi”, è ammessa la cumulabilità con la maggiorazione percentuale del costo fiscalmente riconosciuto in relazione agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi.
Il divieto generale non è infatti suscettibile di un’interpretazione estensiva ad una misura, come il superammortamento, che, "oltre ad essere stata introdotta successivamente all'adozione del decreto interministeriale 7 maggio 2015 - ragion per cui non avrebbe potuto rientrare tra quelle agevolazioni fiscali che hanno ispirato l'inserimento in detto decreto del divieto di cumulo contenuto nell'articolo 3, comma 3 - persegue finalità del tutto diverse e tali da non poter ritenere le agevolazioni de quibus alternative tra loro, sebbene le spese ammissibili alle stesse possano incidentalmente coincidere".
Documenti:
Scrivi commento