CREDITO D'IMPOSTA INDUSTRIA 5.0                  FAQ - Domande e Risposte

Domande generali

Qui di seguito una serie di domande comuni (FAQ, Frequently Asked Questions) in relazione al Piano Transizione 5.0 con le relative risposte (dove possibile), aggiornabili man mano che emergeranno i dettagli applicativi nel decreto attuativo e nelle varie circolari ministeriali.


Domande generali

Qual è l’obiettivo del Piano Transizione 5.0?

Il Piano ha l’obiettivo di sostenere la transizione del sistema produttivo verso un modello di produzione efficiente sotto il profilo energetico, sostenibile e basato sulle fonti rinnovabili.

 

Dove trovo il testo ufficiale del Piano Transizione 5.0?

Il testo ufficiale del Piano Transizione 5.0 è contenuto nell’articolo d38 del Decreto Legge 19 del 2 marzo 2024, che è stato pubblicato in questa Gazzetta Ufficiale.

Il decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy del 24 luglio 2024 la potete trovare qui.


Beneficiari

Quali aziende possono accedere agli incentivi?

L’incentivo è fruibile da tutte le imprese, indipendentemente dalla forma, dalle dimensioni e dal settore di appartenenza. Sono escluse, tuttavia:

  • le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali, o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.
  • le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Si richiede inoltre il rispetto delle norme sulla sicurezza e i contributi previdenziali.

Le imprese che svolgono attività di noleggio possono fruire degli incentivi 5.0?

Nessuna attività di per sé viene esclusa, i beni acquistati devono concorrere all’efficientamento del processo o del plant industriale in cui sono installati, pertanto, se un’impresa acquista un bene per concederlo in noleggio a terzi non può agevolarlo, ma può agevolare beni acquistati per migliorare il suo processo produttivo o i consumi della sua sede produttiva.


Ammissibilità dei Beni e degli Investimenti

Quali sono gli investimenti non agevolabili?

Ai sensi del comma 1 dell’art. 5 del DM “Transizione 5.0”, In virtù del principio DNSH (Do Not Significantly Harm), non sono ammissibili al beneficio i progetti di innovazione con investimenti destinati

a) ad attività direttamente connesse all’uso dei combustibili fossili, compreso l’uso a valle, ad eccezione:

  1. di attività e attivi di cui alla lettera b) per i quali l’uso a valle di combustibili fossili è temporaneo e tecnicamente inevitabile per la tempestiva transizione verso un funzionamento degli stessi senza combustibili fossili;
  2. di attivi, quali veicoli agricoli e forestali, come definiti dal regolamento UE 2013/167 e dal regolamento UE 2016/1628, per i quali l’utilizzo di combustibili fossili è temporaneo e tecnicamente inevitabileL’acquisto di tali beni è consentito solo se funzionale al passaggio da un veicolo con motore Stage I o precedente ad uno con motore Stage V secondo i parametri definiti dai rispettivi regolamenti;

b) ad attività nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell’Unione Europea (ETS, ovvero gli energivori) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, stabiliti per l'assegnazione gratuita per le attività rientranti nell'ambito del Sistema di Scambio di Quote di Emissione, come previsto dal regolamento di esecuzione della Commissione (UE) 2021/447, ad eccezione dei progetti di innovazione che: 

  1. non hanno un impatto diretto sui consumi energetici relativi a flussi di fonte che rientrano nel piano di monitoraggio della CO2 dell’attività d’impresa; 
  2. hanno un impatto diretto sui consumi energetici relativi a flussi di fonte che rientrano nel piano di monitoraggio della CO2 dell’attività d’impresa, a condizione che le emissioni dirette di gas ad effetto serra previste al completamento del progetto di innovazione siano inferiori alle emissioni consentite a titolo gratuito nell’esercizio di riferimento del medesimo progetto. Qualora l’attività di innovazione supportata porti a emissioni di gas a effetto serra previste al completamento del progetto che non siano significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, deve essere fornita una spiegazione dei motivi per cui ciò non è possibile; 

c) ad attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico, ad eccezione

  1. per le attività connesse agli inceneritori, degli investimenti in impianti adibiti esclusivamente al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili e ad impianti esistenti se il progetto di innovazione, potendone fornire prova per ciascun bene, sia teso ad aumentare l’efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l’utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, e solo se i medesimi progetti non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell’impianto o un’estensione della sua durata di vita
  2. per le attività connesse agli impianti di trattamento meccanico biologico, degli investimenti in impianti di trattamento meccanico biologico esistenti se il progetto di innovazione, potendone fornire prova per ciascun bene, sia teso ad aumentare l’efficienza energetica o migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e nella digestione anaerobica di rifiuti organici, e solo se i medesimi progetti non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell’impianto o un’estensione della sua durata di vita

d) ad attività nel cui processo produttivo venga generata un’elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi di cui al regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014, e il cui smaltimento a lungo termine potrebbe causare un danno all’ambiente, ad eccezione dei progetti di innovazione che: 

  1. non comportano un incremento dei rifiuti speciali pericolosi generati per unità di prodotto
  2. generano rifiuti speciali pericolosi destinati alle operazioni di recupero o smaltimento, rispettivamente, da R1 a R12 e da D1 a D12, come definiti dagli allegati B e C nella parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 
  3. sono volte a siti industriali che non producono più del 50% in peso di rifiuti speciali pericolosi destinati allo smaltimento, ad eccezione dell’operazione di incenerimento come definita alla voce D10 dell’allegato B nella parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
  4. sono inerenti a siti industriali che negli ultimi cinque anni hanno comunicato per non più di due annualità il superamento dei limiti previsti nell’ambito della produzione di rifiuti pericolosi nell’ambito della Comunicazione “Pollutant Release and Transfer Registers” (PRTR).

La norma prevede che sono inoltre esclusi gli investimenti in beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Le macchine agricole e quelle per movimento terra che possono usare carburante sono ammissibili al Transizione 5.0?

Si, le macchine agricole, in quanto rientranti nell’allegato A, sono agevolabili. Le esclusioni previste dall'art. 5 del DM “Transizione 5.0”, in relazione al rispetto del principio DNSH finalizzato garantire il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) n. 852/2020, a seguito di trattativa con l'Unione Europea, prevedo tra  attività direttamente connesse all’uso dei combustibili fossilil'eccezione per attivi, quali veicoli agricoli e forestali, come definiti dal regolamento UE 2013/167 e dal regolamento UE 2016/1628, per i quali l’utilizzo di combustibili fossili è temporaneo e tecnicamente inevitabileL’acquisto di tali beni è consentito solo se funzionale al passaggio da un veicolo con motore Stage I o precedente ad uno con motore Stage V secondo i parametri definiti dai rispettivi regolamenti.

Anche l’investimento in un solo bene immateriale dell’allegato B dà accesso alla possibilità di implementare un progetto 5.0?

, qualsiasi bene immateriale elencato negli allegati A e B dà accesso alla possibilità di implementare un progetto 5.0 a condizione che abiliti un risparmio energetico di almeno il 3% sull’intera struttura produttiva o del 5% sul processo interessato dall’investimento.

Quali sono le caratteristiche che deve avere un bene strumentale 4.0 per essere agevolabile con la legge transizione 5.0?

Le caratteristiche tecniche sono le stesse previste dal piano Transizione 4.0. Si richiede quindi il rispetto delle condizioni e dei requisiti già previsti in base alla classificazione in accordo agli allegati A e B. In più, si richiede che almeno uno dei beni strumentali sia in grado di abilitare un risparmio energetico di almeno il 3% sui consumi della struttura produttiva o del 5% sui consumi del processo interessato dall’investimento. Una volta verificatasi questa condizione, è possibile includere in un progetto che raggiunge i limiti di risparmio energetico anche altri beni strumentali (sempre dagli allegati A e B e previo rispetto dei requisiti 4.0).

Sarà possibile sostituire nell’arco dei 5 anni di “osservazione” il bene con uno che ha performance energetiche uguali o migliori, ma più aggiornato tecnologicamente?

, il comma 1 dell'art. 21 del Decreto MIMIT  24 luglio 2024 prevede espressamente “fatta salva l'applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di investimenti sostitutivi


Dettagli sull’Investimento e sull’Acquisto dei Beni

Cosa si intende per data di avvio del progetto?

Per data di avvio del progetto di innovazione si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare i beni oggetto di investimento, ovvero qualsiasi altro tipo di impegno che renda irreversibile l’investimento stesso, a seconda di quale condizione si verifichi prima. In particolare, il Piano Transizione 5.0 non si applica agli investimenti con ordini e prenotazioni effettuati nel 2023 o in anni precedenti, anche qualora la consegna e la messa in funzione avvenga nel 2024 o nel 2025.

L’incentivo si applica anche ai beni ordinati a fine 2023 e consegnati nel corso del 2024?

No, l’incentivo si applica ai nuovi investimenti avviati dal 1° gennaio 2024 e non a quelli avviati con prenotazioni e ordini già nel 2023, anche se consegnati e messi in funzione nel 2024.

Quando il progetto si intende completato?

Il progetto di innovazione si intende completato alla data di effettuazione dell’ultimo investimento che lo compone:

  1. nel caso in cui l’ultimo investimento abbia ad oggetto beni materiali e immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Industria 4.0), alla data di eƯettuazione degli investimenti secondo le regole generali previste dai commi 1 e 2 dell’articolo 109 del TUIR, a prescindere dai principi contabili applicati;
  2. nel caso in cui l’ultimo investimento abbia ad oggetto beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa, finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, alla data di fine lavori dei medesimi beni;
  3. nel caso in cui l’ultimo investimento abbia ad oggetto attività di formazione finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, alla data di sostenimento dell’esame finale

Se il bene viene consegnato entro la fine del 2025, ma viene interconnesso nel 2026, l’azienda può beneficiare dell’incentivo 5.0?

L’interconnessione può essere realizzata entro il 28 febbraio 2026, scadenza per l'invio della comunicazione di completamento del progetto di innovazione.

Che cosa succede se un’azienda decide di investire in 2 beni strumentali che insistono su 2 processi diversi e garantiscono risultati diversi in termini di risparmio energetico?

Qualora il progetto di innovazione riguardi l’acquisto di uno o più beni a servizio di più processi produttivi, la riduzione dei consumi energetici dovrà essere determinata rispetto alla struttura produttiva. In tal caso, infatti, una differente configurazione non sarebbe ammissibile in quanto non sarebbe possibile calcolare la riduzione percentuale dei consumi energetici separatamente per due o più processi produttivi all’interno della medesima struttura produttiva.

Se il bene è solo industria 4.0 perché non si riesce a dimostrare l’efficientamento energetico, il costo della certificazione viene comunque rimborsato alle PMI (fino a 10k) come previsto dal nuovo decreto oppure segue le regole della 4.0?

Se il bene non è 5.0 il costo delle certificazioni ex ante ed ex post non sarà rimborsato in quanto la perizia ex post dimostrerà l’assenza del necessario risparmio energetico, pertanto l’impresa sarà tenuta a comunicare al GSE il completamento dell’investimento ma la rinuncia al credito prenotato, e seguirà la normale procedura di agevolazione prevista per i beni 4.0.

I beni oggetto di revamping possono essere agevolati in 5.0 o sono esclusi?

Ai fini 5.0 sono agevolabili gli investimenti in beni nuovi, l’ammodernamento di un bene esistente attraverso l’utilizzo di componenti nuovi che lo rendono 4.0 potrebbe consentire di agevolare i soli componenti nuovi, sempre che l’investimento così configurato consenta un risparmio energetico ai fini 5.0.

È possibile agevolare con l'incentivo Transizione 5.0 i veicoli agricoli e forestali?

I veicoli agricoli e forestali, come definiti dal regolamento UE 2013/167 e dal regolamento UE2016/1628, per poter fruire dell'incentivo Transizione 5.0 devono soddisfare, oltre ai requisiti già previsti per Transizione 4.0 (quali le 5+2 di 3 caratteristiche tecnologiche in quanto riconducibili ai beni inclusi al punto elenco 11 del primo gruppo dell'allegato A alla legge 232/2016), anche le seguenti condizioni:

• L'uso di combustibili deve essere temporaneo e tecnicamente inevitabile;

L'ammissibilità è consentita solo nel caso di investimento sostitutivo;

La sostituzione deve obbligatoriamente consentire il passaggio da motori Stage I (o precedenti) a Stage V.

Il passaggio ad un veicolo agricolo di tipo Stage V risulta verificato laddove, in sede di acquisto del nuovo veicolo, venga realizzata la contestuale dismissione di un veicolo univocamente identificato con motore Stage I (o precedente).

Il rispetto delle condizioni sopra richiamate non viene meno anche nel caso in cui per l'uso dei veicoli agricoli e forestali si intendano impiegare combustibili alternativi quali HVO o Biodiesel.

La sostituzione di una trattrice agricola a cingoli da STAGE I a STAGE V è consentita anche nel caso in cui aderente alla definizione del reg. UE 167/2013 ma omologata secondo direttiva macchine?

Le trattrici agricole a cingoli rientrano tra i veicoli cat. C e per tali veicoli il reg. UE 167/2013 ha previsto la possibilità, a scelta del costruttore, di omologare il macchinario secondo il reg. UE 167/13 oppure secondo la direttiva 2006/42/CE.

Si ritiene pertanto che ai fini identificativi della categoria del bene strumentale non vi sia differenza tra le due tipologie di certificazione e quindi, nei casi di sostituzione con passaggio da STAGE I a STAGE V, tali beni possano essere inseriti nel progetto di innovazione.

Le macchine agricole semoventi con motore endotermico alimentate a combustibile fossile e per le quali l’utilizzo di combustibili fossili è temporaneo e tecnicamente inevitabile, aventi destinazione d’uso come macchine agricole e/o forestali semoventi e marcate CE secondo la direttiva macchine e non omologate in base al regolamento UE 167/2013, possono comunque beneficiare dell'incentivo Transizione 5.0, anche se non sono classificabili come trattori ai sensi del punto 8 dell’articolo 3 del regolamento?

Sì, le macchine agricole semoventi, come le mietitrebbie, le falcia-condizionatrici, le raccoglitrici, le vendemmiatrici e altre, possono beneficiare dell'incentivo, alle stesse condizioni previste per i veicoli agricoli e forestali cui al punto 2) della lettera a) del comma 1 articolo 5 del Decreto Attuativo, anche se non sono omologate secondo il regolamento UE 167/2013, ma sono marcate CE in base alla direttiva macchine e destinate all’uso agricolo e/o forestale, indipendentemente dalla loro eventuale omologazione nazionale per la circolazione stradale.

Queste macchine, pur non rientrando formalmente nella definizione di "veicolo agricolo e forestale" o di "trattore" (come da punto 8, articolo 3 del regolamento 167/2013), sono comunque considerate ammissibili all'agevolazione in quanto sono veicoli semoventi progettati per svolgere autonomamente lavorazioni agricole specifiche.

A differenza dei trattori agricoli, che sono progettati appositamente per generare potenza trainante o azionare attrezzature intercambiabili tramite presa di forza, queste macchine agricole hanno una funzione operativa autonoma e sono costruite per effettuare specifiche lavorazioni nel settore agricolo e forestale eseguendo in molti casi con un solo macchinario lavorazioni che sarebbero altrimenti svolte in maniera “combinata” dal trattore con attrezzature trainate o portate. Lo spirito della norma intende infatti includere anche tali macchine agricole, poiché svolgono un ruolo chiave nelle attività agricole e forestali, pur non rientrando nella definizione stretta di trattori.

Pertanto, anche le macchine agricole semoventi identificate come tali, ma non omologate come trattori secondo il regolamento 167/2013, sono considerate ammissibili per l’incentivo, a condizione che rispettino i requisiti di base relativi all'utilizzo in ambito agricolo e forestale.

Gli impianti di illuminazione e i sistemi di gestione degli impianti di illuminazione sono compresi tra i beni materiali e immateriali di cui agli allegati A e B alla Legge 11 dicembre

2016 n. 232?

La Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 177355 del 23.05.2018, ai paragrafi 5 e 6, ha escluso l'eleggibilità degli impianti generali al servizio dell'edificio, e, in particolare, degli impianti di illuminazione, salvo il caso in cui essi stessi si configurino come impianti di produzione in senso proprio (può essere il caso, ad esempio, degli impianti di illuminazione artificiale costituiti da lampade specifiche per l’ortofloricoltura e utilizzati all’interno delle serre per stimolare la crescita delle piante agendo sui processi fotosintetici, prolungando in tal modo la stagionalità delle colture estive e garantendo una produzione anche nel periodo invernale).

Per quanto concerne i sistemi di controllo e monitoraggio dei consumi energetici degli impianti di illuminazione, si ritiene che tali sistemi, sebbene concorrano in senso ampio al risparmio dell'energia elettrica, non possano considerarsi ricompresi tra i beni materiali e immateriali di cui agli allegati A e B alla Legge 11 dicembre 2016 n. 232, neanche con riferimento alla voce 8 del secondo gruppo dell'allegato A (“componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l'utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni”). Come precisato nella circolare del Ministero dello Sviluppo Economico e Agenzia delle Entrate n.4/E del 2017, infatti, nell'ambito della voce in questione rientrano solo “quelle soluzioni che interagiscono a livello di macchine e componenti del sistema produttivo” e dunque non possono ivi includersi le soluzioni che interagiscono a livello di impianti generali e non di impianti produttivi in senso stretto.

 

I compressori di aria e i sistemi di gestione delle centrali di aria compressa sono compresi tra i beni materiali e immateriali di cui agli allegati A e B alla Legge 11 dicembre 2016 n. 232?

La Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 177355 del 23.05.2018, ai paragrafi 5 e 6, ha escluso l'eleggibilità dei compressori di aria, salvo il caso in cui essi stessi si configurino come impianti di produzione in senso proprio (può essere il caso, ad esempio, degli impianti di ricarica di bombole di aria compressa).

Per quanto concerne i sistemi di controllo e monitoraggio dei consumi energetici dei sistemi di produzione dell'aria compressa, la stessa circolare, al paragrafo 5, chiarisce che tali sistemi possono essere riconducibili tra i beni di cui alla voce 8 del secondo gruppo dell'allegato A (“componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l'utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni”), precisando che tale inclusione – fatto salvo quanto detto in precedenza – non riguarda il costo di acquisizione dei compressori, che non rientrano in nessuna delle voci dell'allegato.

 

Gli impianti tecnici di servizio sono normalmente esclusi dall’eleggibilità secondo la prassi sin qui adottata per gli incentivi 4.0 (cfr. Circolare MiSE n. 177355/2018 punto 6) in quanto, a prescindere dalle caratteristiche tecnologiche degli stessi, non risultano direttamente correlati al funzionamento delle nuove macchine o impianti ammissibili al beneficio. Nel caso di attività non produttive, quali quelle connesse ai servizi, ad esempio, nel caso di un albergo, tali impianti sono di fatto alla base dell’erogazione dei servizi stessi.

Si possono considerare pertanto ammissibili all’incentivo Transizione 5.0, in qualità di beni strumentali riconducibili all’allegato A?

 

Gli impianti tecnici di servizio, qualora si configurino essi stessi come impianti di produzione in senso proprio, risultano ammissibili all’incentivo Transizione 5.0, nel caso in cui risultino dotati delle caratteristiche tecnologiche e realizzati in combinazione con componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l’utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici in grado di conseguire le riduzioni dei consumi richieste dalla misura.

Nel caso di specie questi impianti sono riconducibili alla voce “componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l’utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni.” del secondo gruppo dell’allegato A.

Restano comunque esclusi i sistemi di produzione di energia (ad esempio centrali termiche) salvo si tratti di sistemi di elettrificazione del calore alimentati da fonte rinnovabile, ammissibili in quanto impianti di autoproduzione previsti dall’art. 7 lettera c) del Decreto Attuativo.

Ad esempio, risultano ammissibili gli impianti di illuminazione e climatizzazione alberghieri, ospedalieri e degli esercizi commerciali ove gestiti da appositi software di gestione efficiente dell’energia.

 

È agevolabile un bene 4.0 che, in possesso dei necessari requisiti e nell’ambito di un progetto di innovazione in grado di conseguire una riduzione dei consumi energetici sufficiente ai fini dell’incentivo, utilizzi vapore prodotto da una centrale termica preesistente alimentata a gas?

Non sono ammissibili al beneficio i progetti di innovazione con investimenti destinati ad attività direttamente connesse all’uso dei combustibili fossili, compreso l’uso a valle.

Nel caso di vettori energetici validi, quale il vapore nell’esempio proposto, non rileva il fatto che tale vettore sia prodotto con tecnologie non facenti parte del progetto di innovazione impieganti combustibile fossile (si tratta infatti di un uso indiretto, non rientrante delle esclusioni).

Il bene è pertanto agevolabile.

 

È possibile agevolare con l'incentivo Transizione 5.0 le Macchine Mobili non Stradali alimentate a combustibili fossili?

Il rispetto del principio DNSH determina la non ammissibilità all'incentivo Transizione 5.0 delle Macchine Mobili non Stradali alimentate a combustibili fossili, così come definite dal Regolamento Europeo 2016/1628. Tali veicoli, inoltre, essendo omologati per l'uso di combustibili fossili, non risultano agevolabili neanche nel caso in cui, per l'uso degli stessi, si intendano impiegare combustibili alternativi quali HVO o Biodiesel.

 

In caso di investimento in un bene strumentale 4.0 sostitutivo di un bene esistente è necessario procedere all’alienazione del bene sostituito?

Nel caso di un investimento in un bene strumentale che sostituisce un bene esistente, non è obbligatorio alienare (cioè, vendere o dismettere) il bene sostituito.

Anche se l'alienazione non è obbligatoria, mantenere un registro aggiornato degli asset aziendali che mostri chiaramente la sostituzione del bene e la sua nuova destinazione può essere utile in sede di eventuale accertamento.

L’alienazione del bene sostituito non è necessaria per accedere all’incentivo, ma una gestione trasparente e accurata della documentazione è consigliabile per garantire conformità alle normative e ridurre il rischio di contestazioni future.


Riduzione dei Consumi e Risparmio Energetico

In quale intervallo di tempo va raggiunta la riduzione dei consumi?

La certificazione ex post, oltre ad attestare l’effettiva effettuazione degli investimenti previsti nel progetto di innovazione descritto nella certificazione ex ante, deve certificare anche di "di aver ottenuto, all’interno della struttura produttiva ovvero del processo interessato oggetto del progetto di innovazione proposto, i livelli di efficienza energetica asseverati nella certificazione ex ante aggiornata a seguito della realizzazione del progetto di innovazione".

Pertanto, la riduzione dei consumi energetici va raggiunta entro il 28 febbraio 2026 (data di scadenza per l'invio della comunicazione di completamento; va da sè che i dati di riduzione dei consumi energetici devono essere disponibili prima, per dare il tempo materiale al certificatore di elaborare i calcoli e i documenti).

Si ricorda che per quanto riguarda il mantenimento di questi requisiti, il periodo di osservazione è pari a quello previsto per il divieto di alienazione, cioè per i 5 anni successivi all’ultimazione del progetto.

Nel caso di nuove imprese a cosa si fa riferimento per definire la riduzione dei consumi?

Per le imprese di nuova costituzione, che quindi non hanno un precedente storico di consumi energetici, il risparmio energetico conseguito è calcolato rispetto ai consumi energetici medi annui riferibili a uno “scenario controfattuale”.

Per le imprese di nuova costituzione, definite come imprese attive da meno di sei mesi dalla data di avvio del progetto di innovazione, ovvero che hanno variato sostanzialmente i prodotti e servizi resi da meno di sei mesi dall’avvio del progetto di innovazione, siamo in presenza di imprese che non hanno un precedente storico di consumi energetici. 

Pertanto, i consumi energetici relativi all’esercizio precedente a quello di avvio del progetto di investimento sono calcolati rispetto ai consumi energetici medi annui riferibili a uno “scenario controfattuale” secondo quanto previsto dal MIMIT.

 

Per ulteriori approfondimenti, vedere la sezione Focus su struttura produttiva e processo interessato

Che cosa si intende per “struttura produttiva?”

La struttura produttiva coincide con il sito, costituito da una o più unità locali o stabilimenti insistenti sulla medesima particella catastale o su particelle contigue, finalizzato alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, avente la capacità di realizzare l’intero ciclo produttivo o anche parte di esso, ovvero la capacità di realizzare la completa erogazione dei servizi o anche parte di essi, purché dotato di autonomia tecnica, funzionale e organizzativa e costituente di per sé un centro autonomo di imputazione di costi. 

Al fine della determinazione del risparmio energetico relativo alla struttura produttiva, i consumi energetici della stessa coincidono con la somma dei consumi energetici dei processi produttivi e dei servizi generali.

 

Per ulteriori approfondimenti, vedere la sezione Focus su struttura produttiva e processo interessato

Nel settore agricolo in che modo è possibile definire la “struttura produttiva” e il “processo produttivo”?

Per le imprese operanti nel settore agricolo, è possibile definire:

• “processo produttivo”: la singola fase agronomica, quale può essere, ad esempio, una fase di preparazione del terreno, la semina, il trattamento o irrorazione, il diserbo, la concimazione o la raccolta. Il singolo processo produttivo può essere eseguito da una macchina operatrice semovente specificamente progettata per quell’obiettivo (ad esempio la mietitrebbia per la raccolta del grano o la barra irroratrice semovente per i trattamenti) oppure da un’attrezzatura trainata, semi-portata o portata da una trattrice agricola (ad esempio la seminatrice trainata da una trattrice agricola).

• “struttura produttiva”: il terreno agricolo, di appartenenza dell’impresa agricola che realizza il progetto di investimento – nonché gestito o lavorato dalla stessa secondo contratti di affitto o comodato d’uso – in cui sono svolti tutti i processi produttivi connessi a una specifica coltivazione o attività zootecnica. 

 

Per ulteriori approfondimenti, vedere la sezione Focus su struttura produttiva e processo interessato

Che cosa si intende per “processo interessato” dall’investimento? 

Il Processo interessato coincide con il processo produttivo interessato dalla riduzione dei consumi energetici conseguita tramite gli investimenti in beni 4.0.

Nel caso in cui il processo produttivo sia costituito da più linee produttive in parallelo interessate dai medesimi input e che producono il medesimo output, potrà essere considerato come processo interessato solo la parte oggetto d’investimento in progetti di innovazione, purché questa garantisca, in autonomia, la trasformazione dell’input nell’output del processo.

Analogamente, è possibile che il processo interessato coincida con un unico bene materiale purché questo garantisca, in autonomia, la trasformazione dell’input del processo nell’output del processo.

 

Per ulteriori approfondimenti, vedere la sezione Focus su struttura produttiva e processo interessato

Il risparmio energetico deve essere calcolato solo in relazione ai beni strumentali, senza comprendere la parte di risparmio di energia acquisita dal fotovoltaico?

: per il calcolo del risparmio energetico rileva unicamente il contributo apportato dai beni strumentali. Solo se questi garantiscono il risparmio minimo previsto dalla normativa è possibile aggiungere al montante su cui calcolare l’incentivo anche gli investimenti in rinnovabili e attività di formazione (che sono sostanzialmente "trainati" dai beni strumentali, da soli non possono costituire un progetto di innovazione).

Nel caso di acquisto di più beni strumentali è necessario che ciascun bene preso singolarmente contribuisca alla riduzione dei consumi prevista dalla normativa?

No, la riduzione dei consumi è riferita al progetto di investimento nel suo insieme, a cui possono contribuire in misura anche diversa più beni. 

Se l’impresa acquista un macchinario in sostituzione di uno già in suo possesso, il macchinario incrementa la produzione, il consumo al pezzo è inferiore ma il consumo complessivo del macchinario aumenta, può essere agevolato?

Il risparmio energetico è determinato con riferimento al medesimo servizio reso, assicurando una normalizzazione rispetto alle variabili operative (es. volumi o quantità produttive, servizio erogato, etc.) e alle condizioni esterne (es. tipologia di prodotto o di servizio erogato, temperature, fattore di carico, stagionalità, etc.) che influiscono sulle prestazioni energetiche.

Se il macchinario consente un aumento della produzione e una diminuzione dei tempi della stessa, sarà necessario calcolare i TEP utilizzati nel nuovo processo ad esempio per unità di prodotto per valutare il risparmio energetico.

Come si calcola il risparmio energetico nel caso in cui il processo produttivo integrato dal bene o dalla linea produttiva oggetto d’investimento è localizzato all’interno di una diversa struttura nella disponibilità dell’impresa?

È utile ricordare che, qualora il progetto di innovazione riguardi l’integrazione di un processo produttivo esistente con una nuova linea all’interno della medesima struttura produttiva, la riduzione dei consumi energetici può essere calcolata confrontando l’indicatore di prestazione energetica della nuova linea produttiva con l’indicatore di prestazione energetica ottenuto quale media degli indicatori delle linee preesistenti costituenti il processo.

Anche nel caso in cui il progetto di innovazione preveda l’integrazione del processo produttivo con una nuova linea in funzione all’interno di una diversa struttura produttiva nella disponibilità dell’impresa, per il calcolo della riduzione dei consumi energetici è possibile adottare lo scenario controfattuale o, in alternativa, confrontare l’indicatore di prestazione energetica della nuova linea produttiva con l’indicatore di prestazione energetica ottenuto quale media degli indicatori delle linee preesistenti costituenti il processo.

Inoltre, tali indicazioni devono ritenersi applicabili anche nei casi in cui:

  • Il progetto di innovazione preveda la dismissione o sostituzione di una linea in funzione con una nuova linea, che realizza il medesimo processo produttivo, destinata ad una diversa struttura produttiva nella disponibilità dell’impresa;
  • il progetto di innovazione riguardi lo spostamento con un intervento di revamping di una linea all’interno di una diversa struttura produttiva nella disponibilità dell’impresa.

Nel caso in cui l’impresa voglia effettuare una campagna di misure per la stima del consumo energetico normalizzato, deve utilizzare una frequenza minima di campionamento?

La campagna di misure non è necessariamente vincolata ad una frequenza di campionamento, ma deve essere condotta al fine di determinare in modo efficace e ripetibile idonei indicatori di prestazione energetica riferiti a opportune variabili operative. I consumi normalizzati potranno pertanto essere determinati mettendo in relazione tali indicatori di prestazione energetica con i volumi produttivi attesi espressi in termini di variabile operativa.

Nel caso di una “società di locazione operativa” (ad esempio, noleggio a lungo termine di carrelli elevatori) che acquista un bene strumentale 4.0 per noleggiarlo a un soggetto terzo, come e dove devono essere verificati i requisiti obbligatori di riduzione dei consumi energetici richiesti dal piano Transizione 5.0?

Coerentemente con quanto riportato dalla normativa e dalle interpretazioni per situazioni analoghe della prassi consolidatasi nell’ambito dell’incentivo 4.0, il noleggiante (cioè, la società di locazione operativa) è il soggetto che ha diritto all'agevolazione fiscale e che deve dimostrare il soddisfacimento dei vincoli di efficienza energetica previsti dal piano Transizione 5.0. L'obbligo può essere soddisfatto internamente o esternamente alla società di noleggio.

Pertanto, entrambe le opzioni sono ritenute valide:

  • la riduzione dei consumi può essere verificata a livello di processo interno del noleggiante, ad esempio misurando l'efficienza complessiva della flotta di carrelli gestiti dalla società di noleggio.
  • in alternativa, la verifica può avvenire a livello del processo dell'utilizzatore finale (cliente), valutando il miglioramento dell'efficienza energetica direttamente nei processi dell'utente del servizio di noleggio.

È necessario, tuttavia, che i due casi siano mutuamente esclusivi: una volta scelta l’opzione di verifica (interna o esterna), questa deve essere applicata in modo coerente

Nel caso in cui, a causa della complessità del bene, come una linea di produzione customizzata progettata per un processo unico ed esclusivo, non sia possibile applicare lo “scenario controfattuale” per la valutazione dell’efficienza energetica, è ammessa un’alternativa per determinare la riduzione dei consumi?

, nel caso di beni complessi e unici, come una linea di produzione customizzata destinata a un processo specifico, è possibile adottare un approccio alternativo per la valutazione dell’efficienza energetica quando non è praticabile uno scenario controfattuale data l’impossibilità di reperire sul mercato beni comparabili. In situazioni di questo tipo, è consentito scomporre la linea di produzione in componenti significativi dal punto di vista dei consumi energetici e condurre uno scenario controfattuale parziale solo su questi elementi.

Per individuare i componenti da valutare, è raccomandato l’uso di un’analisi di Pareto, che permette di identificare le parti della linea con un impatto rilevante sui consumi totali. I componenti selezionati, che rappresentano la maggior parte del fabbisogno energetico, saranno così soggetti a valutazione comparativa in uno scenario controfattuale parziale, consentendo di stimare in modo accurato l’efficienza energetica del bene complesso

Questo approccio è considerato valido per dimostrare la riduzione dei consumi in conformità ai requisiti previsti, purché l’analisi di Pareto e le metodologie di scomposizione siano documentate in modo rigoroso e trasparente.

Nell'ambito di un progetto di innovazione concernente i cc.dd. sistemi di “Power Quality” finalizzati all’ottimizzazione dei consumi di energia elettrica, riconducibili alla voce 8 del secondo gruppo dell'allegato A, come viene determinato il calcolo del risparmio energetico?

La funzione di questi sistemi (tra questi, ad esempio, i sistemi di rifasamento o di stabilizzazione delle tensioni, installati in genere a valle della cabina di trasformazione o del power center di bassa tensione del sito produttivo), è quella di operare una riduzione dei consumi di energia elettrica. Tali sistemi vengono generalmente installati a monte dell’impianto di distribuzione (in questo caso, a valle della cabina di trasformazione o del power center) o nei punti di allacciamento elettrico di singoli processi o linee di produzione. Per tali sistemi la determinazione della riduzione dei consumi energetici può essere fatta rapportando i consumi di energia elettrica sottostanti a tali sistemi in assenza (ex ante) e in presenza (ex post) degli stessi.

Nella valutazione della riduzione dei consumi energetici per i sistemi di “Power Quality” finalizzati all’ottimizzazione dei consumi di energia elettrica, è possibile considerare solo il vettore energia elettrica, includendo anche i servizi generali e ausiliari?

, nella valutazione della riduzione dei consumi energetici per i sistemi di “Power Quality” (come i sistemi di rifasamento o di stabilizzazione delle tensioni), è possibile limitare l'analisi al solo vettore energia elettrica su cui il sistema di power quality agisce. Questo approccio risulta coerente con quanto specificato nella FAQ precedente, in cui si chiarisce che il risparmio energetico si determina rapportando i consumi di energia elettrica prima (ex ante) e dopo (ex post) l’installazione del sistema.

Per una valutazione completa, è ammesso considerare tutti gli usi energetici a valle del sistema, inclusi i consumi relativi ai servizi generali e ausiliari, come l'illuminazione e il condizionamento

Questo approccio consente una stima accurata dei benefici in termini di efficienza energetica, considerando tutti gli utilizzi elettrici su cui il sistema di power quality ha un impattodirezionando così l'analisi esclusivamente su quel vettore energetico.


Formazione e Altri Costi Agevolati

Quali sono i costi sono agevolati per la parte relativa alla formazione?

Le spese di formazione ammissibili comprendono:

  • le spese relative ai formatori;
  • i costi di esercizio relativi a formatori nonché al personale dipendente, ai titolari di impresa e ai soci lavoratori partecipanti alla formazione, direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione, ad esclusione delle spese di alloggio diverse dalle spese di alloggio minime necessarie per personale con disabilità;
  • i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
  • le spese di personale dipendente, nonché dei titolari di impresa e soci lavoratori, partecipanti alla formazione e le spese generali indirette per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

Le spese devono inoltre essere necessariamente erogate da soggetti esterni all’impresa, anche nella modalità a distanza, e prevedere il sostenimento di un esame finale con attestazione del risultato conseguito.

Questi costi di formazione sono agevolabili nel limite del 10% degli investimenti effettuati nei beni materiali e immateriali 4.0, e in ogni caso fino al massimo di 300 mila euro.

Quali soggetti possono erogare le attività formative?

Le attività di formazione sono ammissibili a condizione che il loro svolgimento sia commissionato ai seguenti soggetti esterni all’impresa:

a) soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la Regione o Provincia autonoma in cui l’impresa ha la sede legale o la sede operativa;

b) università, pubbliche o private, ed enti pubblici di ricerca;

c) soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali secondo il Reg. (CE) 68/2001;

d) soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma Uni En ISO 9001 settore EA 37;

e) centri di competenza ad alta specializzazione di cui all’art. 1, comma 115, Legge 232/2016;

f) European Digital Innovation Hubs e Seal of Excellence selezionati a valle della gara ristretta europea di cui alla decisione della Commissione europea C/2021/7911 e definiti dall’art. 16 del Reg. (UE) 2021/694;

g) Istituti Tecnologici Superiori (ITS Academy).


Il fotovoltaico

Dove trovo l’elenco dei fornitori di pannelli che permettono di sfruttare l’incentivo?

L’elenco deve essere stilato dall’ENEA e al momento non esiste ancora. In attesa di questa definizione, la norma consente ai produttori di autocertificare la rispondenza dei propri pannelli alle specifiche di legge, che prevedono che i pannelli siano prodotti nell’UE e abbiano un’efficienza minima del 21,5%. Si noti che letteralmente il requisito della territorialità (produzione nell’UE) riguarda solo i moduli, non inverter o altri componenti aggiuntivi dell’impianto di autoproduzione.

Sono ritenute ammissibili le spese riguardanti:

  • i gruppi di generazione dell’energia elettrica;
  • i trasformatori posti a monte dei punti di connessione della rete elettrica, nonché i misuratori dell’energia elettrica funzionali alla produzione di energia elettrica;
  • gli impianti per la produzione di energia termica utilizzata esclusivamente come calore di processo e non cedibile a terzi, con elettrificazione dei consumi termici, alimentata tramite energia elettrica rinnovabile autoprodotta e autoconsumata ovvero certificata come rinnovabile attraverso un contratto di fornitura di energia rinnovabile ai sensi della Delibera ARERA ARG/elt 104/11;
  • i servizi ausiliari di impianto;
  • gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta.

Le spese ammissibili di cui sopra, al netto di quelle sostenute per i sistemi di accumulo, sono computabili nel limite del costo di investimento massimo, pari a:

* Per la Fonte Solare (fotovoltaico) la potenza è espressa in kWp (kilo Watt picco) riferita alla somma delle potenze di picco dei moduli fotovoltaici.

** Per la fonte idraulica il costo specifico di cui alla tabella precedente è riferito alla potenza nominale delle turbine idrauliche di impianto.

Nelle more della formazione del registro delle tecnologie per il fotovoltaico di cui all’articolo 12 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, così come modificato dall'art. 1, comma 6 del decreto-legge 113/2024, come è possibile soddisfare i requisiti richiesti per i moduli fotovoltaici ai fini dell’ammissibilità all’agevolazione?

La Circolare operativa Transizione 5.0, al capitolo 3.1.1, nelle more della predisposizione del Registro delle tecnologie per il fotovoltaico di cui all'articolo 12 comma 1 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n.181 da parte di ENEA, ha richiesto per i moduli fotovoltaici ammessi alla misura Transizione 5.0:

- la conformità ad alcune specifiche norme tecniche;

- la garanzia di esecuzione delle prestazioni minime così come previste rispettivamente per le tre sezioni a), b) e c) del Registro;

- a testimonianza del rispetto dei requisiti di carattere territoriale e qualitativo, la dotazione di:

• un attestato di controllo del processo produttivo in fabbrica (Factory Inspection Attestation, come indicato nella Guida CEI 82-25 e successivi aggiornamenti) ai fini dell’identificazione dell’origine del prodotto, a dimostrazione che siano state eseguite all’interno dei Paesi UE;

• di certificazioni ISO 9001 (Sistema di gestione della qualità), ISO 45001 (Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro) e ISO 14001 (Sistema di gestione ambientale) rilasciate al produttore dei moduli da organismi di certificazione accreditati a livello europeo o nazionale in relazione al sito produttivo oggetto dell’ispezione di fabbrica.

Fermo restando l’obbligo di dotarsi, in ogni caso, dell’attestato di controllo del processo produttivo in fabbrica (c.d. “Factory Inspection Attestation”) ai fini dell’identificazione territoriale dei moduli e, ove previsto, delle celle, le imprese che richiedono l’accesso al beneficio certificano il possesso dei requisiti di carattere territoriale e qualitativo per i moduli fotovoltaici ammessi, mediante la trasmissione di un’attestazione rilasciata dal produttore, ex art. 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n.19.

Detta attestazione, da produrre al momento del completamento del progetto di innovazione, dovrà, in ogni caso, assicurare il rispetto dei requisiti di carattere tecnico e territoriale previsti dall’articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto-legge 181/2023, così come modificato dall'art. 1, comma 6 del decreto-legge 113/2024,e dovrà contenere, in particolare, una dichiarazione da parte del produttore dei moduli fotovoltaici che attesti la sostanziale conformità dell’impresa con i requisiti qualitativi sottostanti al rilascio delle certificazioni ISO.

Il GSE si riserva di poter efettuare accertamenti di merito circa la rispondenza dell’attestazione con i requisiti indicati dal legislatore.

Nelle more dell’adozione del Registro, il rispetto dei richiamati requisiti ISO potrà essere altresì provato dagli operatori attraverso il possesso di certificazioni di qualità aziendale equipollenti, rilasciate per le medesime finalità di cui alle menzionate certificazioni ISO

Sono previsti degli importi minimi e massimi in relazione alle spese ammissibili in investimenti per l’autoproduzione da fonti rinnovabili?

Non sono presenti degli importi minimi di spesa. Sono previsti, invece, dei limiti sulle agevolazioni concedibili sulla base:

  • della producibilità massima attesa non eccedente il 105 per cento del fabbisogno energetico della struttura produttiva, determinato come da formula presente nella Sezione I dell'Allegato 1 al DM “Transizione 5.0” e come ulteriormente chiarito dal paragrafo 3.4 della Circolare Operativa;
  • del costo massimo ammissibile per le spese, previsto dal comma 3 dell'art. 7 al Decreto del MiMIT, calcolato in euro/kW secondo i parametri previsti all’Allegato 1 al medesimo Decreto.

Come viene determinato il fabbisogno energetico della struttura produttiva nel caso in cui sia già presente un impianto fotovoltaico?

Nel calcolo del fabbisogno energetico della struttura produttiva dovrà essere considerato il saldo netto dell’energia autoprodotta dall’impianto fotovoltaico preesistente, dato dalla differenza tra il totale dell’energia autoprodotta e l’energia autoprodotta e non utilizzata. Con riferimento all’algoritmo di calcolo del fabbisogno energetico della struttura produttiva presente nell’Allegato 1 al “DM Transizione 5.0”, per energia elettrica efettivamente prelevata dalla rete di distribuzione si intende la somma dell'energia elettrica prelevata dalla rete di distribuzione e dell'energia elettrica autoprodotta e autoconsumata (vale a dire al netto dell'energia non autoconsumata e quindi immessa nella rete di distribuzione). Inoltre, la potenza massima installabile, determinata secondo i citati criteri, dovrà essere ridotta del valore della potenza degli impianti di autoproduzione preesistenti.

Come viene determinato il credito d’imposta nel caso in cui l’impresa realizzi un impianto di autoproduzione da fonti rinnovabili con una producibilità massima attesa superiore a quella consentita in base al fabbisogno energetico della struttura produttiva?

È consentita la realizzazione di impianti di autoproduzione da fonti rinnovabili con producibilità massima attesa superiore a quella determinabile secondo i criteri di dimensionamento indicati nel paragrafo 3.5 della Circolare Operativa.

In tal caso, il credito d’imposta è comunque determinato in relazione alla sola quota di impianti necessari a soddisfare il fabbisogno energetico della struttura produttiva, nei limiti della producibilità massima determinata secondo i citati criteri di dimensionamento, sulla base dei costi massimi ammissibili riferiti a tale producibilità e non alla maggior potenza realmente installata (Tabelle 9 e 10 della Circolare Operativa).

È agevolabile l’investimento in un impianto per lo stoccaggio dell’energia prodotta da un impianto fotovoltaico preesistente?

No. Come definito all'art. 7 del DM "Transizione 5.0" e precisato a pag. 44 della Circolare Operativa, le spese di acquisto e installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica sono agevolabili solo in presenza di impianti di autoproduzione realizzati ex novo e non preesistenti e fino a un limite di spesa ammissibile pari a 900 €/kWh, adeguatamente documentate e rendicontabili. 

Gli impianti di autoproduzione e autoconsumo di energia da fonti rinnovabili possono essere posizionati anche in un sito diƯerente da quello sul quale insiste la struttura produttiva in cui viene conseguito il risparmio energetico attraverso l'investimento in beni strumentali 4.0?

, gli impianti di autoproduzione e autoconsumo di energia da fonti rinnovabili sono agevolabili sia se localizzati sulle medesime particelle catastali su cui insiste la struttura produttiva in cui viene conseguito il risparmio energetico attraverso l'investimento in beni strumentali 4.0, sia se ubicati presso edifici o siti diversi (autoconsumo a distanza).

Nel caso di autoconsumo a distanza, il sito di autoproduzione deve essere nella disponibilità dell'impresa stessa e deve esserci coincidenza tra produttore dell’energia e cliente finale (stesso codice fiscale - C.F.). Inoltre, l'impianto può essere direttamente interconnesso alla struttura produttiva con un collegamento diretto di lunghezza non superiore a 10 chilometri, al quale non possono essere allacciate utenze diverse da quelle dell'unità di produzione e dell'unità di consumo dell’impresa, oppure l’impresa può utilizzare la rete di distribuzione esistente per impiegare l'energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili ubicati presso edifici o in siti diversi e consumarla presso la struttura produttiva, a condizione che i siti di autoproduzione e autoconsumo siano localizzati nella medesima zona di mercato.

Si specifica che le zone di mercato sono quelle riportate nell’Allegato A.24 al Codice di rete italiano, che descrive la struttura delle zone della rete rilevante, così come approvata dalla Deliberazione ARERA 103/19/R/eel. Le zone geografiche in cui è stata suddivisa la RTN, in vigore a partire dal 1° gennaio 2021, sono le seguenti:

- ZONA NORD

- ZONA CENTRO NORD

- ZONA CENTRO SUD

- ZONA SUD

- ZONA CALABRIA

- ZONA SICILIA

- ZONA SARDEGNA.

Tra gli impianti per la produzione di energia termica utilizzata esclusivamente come calore di processo, con elettrificazione dei consumi termici, rientrano gli impianti solari termici?

La produzione di calore tramite un impianto solare termico può essere considerata assimilabile nell'ambito della "elettrificazione degli usi termici" o, più in generale, della decarbonizzazione dei consumi termici. Anche se tecnicamente non si tratta di "elettrificazione" in senso stretto (poiché l'energia termica proviene direttamente dal sole e non dall'elettricità), rientra comunque negli approcci che utilizzano fonti rinnovabili per sostituire combustibili fossili nella produzione di calore.

Gli impianti basati su tale tecnologia risultano pertanto ammissibili all’incentivo, a condizione che il calore prodotto sia interamente destinato al processo produttivo.

Sono in corso di definizione i parametri per il calcolo del costo massimo ammissibile per gli impianti di produzione di energia termica di tale tipologia.

 


Procedure e Verifica (GSE, Accettazione Domanda, Comunicazioni Periodiche)

È possibile presentare comunicazioni per più di un progetto d’innovazione?

Sono ammissibili al beneficio uno o più progetti di innovazione con investimenti in una o più strutture produttive appartenenti al medesimo soggetto beneficiario. In relazione allo stessa struttura produttiva, identificata dai dati catastali dichiarati, non possono esistere più richieste in stato “bozza”/”inviata”, è invece possibile inviare un’ulteriore comunicazione se sulla stessa struttura produttiva sono presenti progetti conclusi/ritirati/rigettati.

Si precisa che per progetti conclusi si intendono i progetti per i quali, nell'ambito della comunicazione di completamento del progetto d’innovazione, il GSE ha notificato all'impresa beneficiaria la "Ricevuta di conferma del credito utilizzabile in compensazione".

Si ricorda che gli investimenti sono agevolabili nel limite massimo complessivo di costi ammissibili pari a 50.000.000 di euro annui per ciascun soggetto beneficiario in riferimento all’anno di completamento dei progetti di innovazione.

Il GSE si limita a verificare la correttezza formale della documentazione a corredo della domanda presentata o avrà anche facoltà di valutare il merito della stessa ed eventualmente respingerla?

Il ruolo del GSE è duplice. In una prima fase farà solo la verifica formale sulla completezza della documentazione e sulla disponibilità delle somme. A campione invece saranno effettuate anche dei controlli per verificare la congruità tra l’obiettivo di risparmio energetico dichiarato e la tipologia degli investimenti effettuati e rilevare eventuali discrasie tra i contenuti delle comunicazioni “ex ante” e “ex post”

Come faccio a sapere se la domanda è stata accettata?

Entro 5 giorni dalla comunicazione di prenotazione il GSE, verificata la documentazione (se non congrua può richiedere integrazioni), rilascia la “Ricevuta di conferma di avvenuta prenotazione

Le comunicazioni periodiche relative all’avanzamento dell’investimento sono obbligatorie solo in caso di variazioni nell’importo del credito d’imposta comunicato nella certificazione ex ante o vanno fatte in ogni caso?

Sono previste due comunicazioni di avanzamento del progetto di innovazione:

  • una relativa all’effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto, in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, sia degli investimenti 4.0 sia degli investimenti trainati, da presentare entro trenta giorni dalla Ricevuta di conferma di avvenuta prenotazione. La mancata presentazione della documentazione suddetta determina il mancato accoglimento della comunicazione, con conseguente riallocazione delle risorse prenotate.
  • una per eventuale riduzione e/o incremento dell’importo degli investimenti. In caso di riduzione dell’importo di tali investimenti, nella “Ricevuta di convalida comunicazione avanzamento del progetto di innovazione (acconto 20%)” sarà indicato il nuovo e minore importo del credito d’imposta prenotato.

La certificazione ex post da chi viene predisposta? Dell’esperto della diagnosi energetica che ha già fatto quella ex ante oppure dal professionista che redige la perizia 4.0?

La legge chiarisce che le due certificazioni devono essere realizzate dagli Esperti in Gestione dell’Energia (EGE) certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339 e dalle Energy Service Company (ESCo) certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352. Il decreto attuativo, tuttavia, potrà prevedere l’inclusione di altri soggetti abilitati al rilascio di queste due certificazioni.

Sono abilitati al rilascio delle certificazioni tecniche:

  • gli Esperti in Gestione dell’Energia (EGE), certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339;
  • le Energy Service Company (ESCo), certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352;
  • gli ingegneri iscritti nelle sezioni A e B dell’albo professionale, nonché i periti industriali e i periti industriali laureati iscritti all’albo professionale nelle sezioni “meccanica ed efficienza energetica” e “impiantistica elettrica ed automazione”, con competenze e comprovata esperienza nell’ambito dell’efficienza energetica dei processi produttivi.

Le perizie relative agli aspetti 4.0 (eleggibilità e soddisfacimento delle caratteristiche tecnologiche, tra cui l’interconnessione) restano competenza dei soggetti già previsti dalla legge 232/2016.

Quali sono gli obblighi di rendicontazione e monitoraggio dopo aver ricevuto gli incentivi?

La norma prevede che “i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni di cui al presente articolo”.

La documentazione relativa al conseguimento dei risultati in termini di riduzione dei consumi e al mantenimento dei requisiti sarà specificata nel decreto attuativo. In ogni caso, oltre all’adeguata e sistematica reportistica richiamata dalla Circolare AdE 9/E del 23/07/21 ber gli investimenti in beni strumentali di cui al comma 4, sarà opportuno monitorare i risparmi energetici ottenuti e poter documentare il mantenimento degli obiettivi dichiarati fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento degli investimenti.

In particolare, bisognerà conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.

Le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati  devono contenere il codice identificativo alfanumerico univoco rilasciato in fase di prenotazione, l’espresso riferimento (dicitura) alle disposizioni di legge relative all’agevolazione.

Inltre, ci vorrà una apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti che attesti l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa. 

Quali sono le scadenze per la presentazione delle domande?

Formalmente l’incentivo termina il 31/12/2025.

Si noti che le risorse sono state suddivise in parti uguali per i due anni (3.118.500 per ciascun anno, oltre ai 63.000.000 che spettano al Mimit per la realizzazione della piattaforma). Questo è stato pensato verosimilmente per impedire l’esaurimento di tutto il plafond nel primo anno, lasciando così spazio anche a chi investirà nel 2025.

É possibile effettuare modifiche al programma di investimento rispetto a quanto previsto nella certificazione ex ante rilasciata dal valutatore indipendente in fase di prenotazione?

Sono consentite modifiche per le quali dovrà essere fornita evidenza nella certificazione ex post, ma le variazioni ammissibili potranno essere soltanto in diminuzione.

 

Non potranno cioè essere agevolati altri costi non presenti nel progetto iniziale, né richiedere di fruire di aliquote destinate a classi di risparmio energetico superiori.

A tal riguardo, si specifica che non è possibile includere nel programma d’investimento modifiche sostanziali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- aggiunta di nuove tipologie di beni materiali e immateriali diverse da quelle inizialmente previste;

- aggiunta o sostituzione di tipologie di impianti di autoproduzione di energia elettrica diverse da quelle inizialmente previste ovvero un incremento della potenza degli impianti medesimi;

- attività di formazione diverse da quelle inizialmente previste;

- variazioni al perimetro del programma di misura adottato per il calcolo della riduzione dei consumi energetici (es. processo interessato o struttura produttiva).

In tal caso, è necessario che l’Impresa Beneficiaria rinunci alla domanda di agevolazione e presenti eventualmente una nuova richiesta.

Per la comunicazione relativa all’effettuazione degli ordini di beni strumentali 4.0 e impianti di autoproduzione (DM Transizione 5.0, art. 12, comma 4), è necessario effettuare un pagamento di acconto almeno pari al 20% del costo di acquisizione per ogni singolo bene?

No, non è necessario un acconto separato per ogni singolo investimento. È sufficiente che l'impresa possa dimostrare di aver pagato almeno il 20% del costo totale degli investimenti in beni strumentali 4.0 (inclusi i costi accessori) e almeno il 20% del costo totale degli impianti di autoproduzione.

Nel caso in cui il progetto preveda più fornitori di beni strumentali 4.0 e più fornitori per l’impianto di autoproduzione, il pagamento di almeno il 20% del costo totale degli investimenti può essere effettuato anche a uno solo dei fornitori di beni strumentali 4.0 e a uno solo dei fornitori dell’impianto di autoproduzione

Se l’intervento è già completato, è necessario comunque procedere con la comunicazione ex ante o è possibile compilare direttamente la comunicazione ex post?

In caso di intervento già completato, è necessario comunque procedere con la prenotazione del credito mediante la comunicazione ex ante, indicando che l'intervento è già stato completato. Se la prenotazione è confermata, sarà possibile procedere direttamente all'invio della comunicazione ex post (comunicazione di completamento), senza passare per la fase di "Conferma 20%".

 

Per l’inoltro delle comunicazioni, la piattaforma informatica richiede che sia indicato l’indirizzo della struttura produttiva oggetto di intervento corredato dai relativi riferimenti catastali. Quali dati devono essere comunicati nel caso in cui i beni oggetto del progetto di innovazione siano destinati a cantieri temporanei o comunque vengano impiegati presso siti esterni alla sede dell’impresa, come ad esempio nel caso di pale gommate, piattaforme aeree, mezzi per lo spurgo e sistemi di movimentazione portuale?

Nel caso in cui il processo produttivo preveda lo svolgimento di operazioni esterne alla propria sede, l’impresa potrà indicare i dati relativi all’ubicazione della propria sede legale

Con riferimento all’articolo 12 comma 4: “a seguito dell’avvenuta prenotazione ed entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione dell’importo del credito d’imposta prenotato ai sensi dei commi 2 e 3, l’impresa trasmette una comunicazione, contenente gli estremi delle fatture, relativa all’ effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto, in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, sia degli investimenti di cui all’art. 6 sia degli investimenti di cui all’art.7.”, se l’impresa opta per la sottoscrizione del contratto di leasing è sufficiente la stipula e l’emissione della fattura del maxi-canone anticipato, anche inferiore al 20%, come conferma dell’avvio dell’investimento?

, la stipula del contratto di leasing e l’impegno assunto con il fornitore dalla Società di Leasing con la sottoscrizione dell’ordine di acquisto è sufficiente per adempiere all’obbligo di avvio dell’investimento, indipendentemente dall’entità del canone anticipato concordato tra utilizzatore e società di leasing. 

Entro quando è possibile effettuare l’interconnessione dei beni strumentali ammessi alla misura Transizione 5.0 facenti parte del progetto di innovazione?

L’interconnessione è una caratteristica tecnologica che deve essere soddisfatta dai beni strumentali 4.0 facenti parte del progetto di innovazione. Il decreto attuativo del 24 luglio 2024 sancisce, all’articolo 4, comma 1, che il progetto di innovazione deve essere completato entro il 31 dicembre 2025, secondo i criteri richiamati dal successivo comma 4 dello stesso articolo.

L’interconnessione non condiziona la data di completamento dell’investimento. Pertanto, è necessario che l’interconnessione sia realizzata in tempo utile per poter essere comprovatacome previsto dall’articolo 16 del decreto attuativo, dalla perizia tecnica (o dall’attestato di conformità), o, per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, dall’autodichiarazione resa dal legale rappresentante.

Il possesso della richiamata documentazione comprovante l’interconnessione dovrà essere trasmessa, insieme all’ulteriore documentazione richiamata dal paragrafo 7.1 della Circolare Operativa, utilizzando il modello “Attestazione di possesso della Perizia tecnica asseverata e della Certificazione contabile” (allegato V), entro e non oltre il 28 febbraio 2026, tramite l’apposita Piattaforma informatica.

In fase di invio della comunicazione di completamento del progetto, è possibile indicare una percentuale di risparmio energetico inferiore a quella comunicata nella fase di prenotazione?

, il risparmio energetico comunicato nella fase di completamento del progetto di investimento può essere inferiore a quello comunicato in fase di prenotazione, nei limiti delle percentuali minime di risparmio energetico previste (3% nel caso di struttura produttiva, 5% nel caso di processo interessato).

In tal caso, il credito d'imposta viene ricalcolato sulla base della percentuale di risparmio energetico comunicata in fase di completamento.

Qualora la percentuale di risparmio energetico conseguita sia inferiore anche alle percentuali minime di risparmio energetico previste, è comunque facoltà dell'impresa accedere alla Misura “Transizione 4.0”. In tal caso l'impresa deve rinunciare alla richiesta presentata per la Misura “Piano Transizione 5.0” e trasmettere l'apposita comunicazione prevista dal Piano Transizione 4.0 tramite il portale dedicato “Transizione 4.0 – Accedi ai questionari”, accessibile dalla home page di Area Clienti."

Nel caso in cui il risparmio energetico comunicato nella fase di completamento del progetto di investimento sia superiore a quello comunicato in fase di prenotazione, il credito d'imposta viene ricalcolato, nel limite massimo del credito d'imposta prenotato.


Utilizzo e Gestione del Credito d’Imposta

Come si utilizza il credito maturato?

Il credito d’imposta riconosciuto è utilizzabile in una o più quote entro la data del 31/12/2025 nel modello F24 presentato tramite i servizi telematici oƯerti dall’Agenzia delle Entrate, decorsi 5 giorni dalla regolare trasmissione dei dati all’Agenzia delle Entrate da parte del GSE. 

 

L’eventuale credito non ancora utilizzato alla data del 31/12/2025 è riportato in avanti ed è utilizzabile in 5 quote annuali di pari importo.

Se si conclude l’investimento entro il 2024, l’azienda la potrebbe sfruttare il credito d’imposta già nell’anno corrente. Nel caso in cui non lo dovesse esaurire in un’unica soluzione, è obbligata a suddividere la restante parte in 5 quote annuali oppure può scalarla nel corso del 2025?

Come visto, il credito d’imposta è utilizzabile in una o più quote entro la data del 31 dicembre 2025

Pertanto, in caso di fruizione maturata nel 2024 e non compensata interamente nello stesso anno, la differenza può essere interamente compensata entro 31 dicembre 2025.

In caso di utilizzo parziale anche al 31 dicembre 2025, l'ammontare non ancora utilizzato  è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo.

Che cosa succede se le aziende prenotano l’incentivo e poi non ne fruiscono senza darne comunicazione?

Come visto, il credito d’imposta è utilizzabile in una o più quote entro la data del 31 dicembre 2025, e l'ammontare non ancora utilizzato  è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo.

Pertanto, se non si utilizza nulla entro il 31/12/2025 il beneficio decade automaticamente, in caso invece di utilizzo parziale entro il 2025 il residuo viene spalmato nei 5 anni successivi come quote: ciò vuol dire che non posso utilizzare più di un quinto per anno nei 5 anni successivi, ma se non utilizzo ad esempio nulla in un anno oppure utilizzo parzialmente, il credito d'imposta si somma alla quota dell'anno successivo.

Quindi una volta utilizzato almeno una parte nel 2025, il credito d'imposta è acquisito come diritto e seguirà le normali regole dei credito d'imposta, al netto di dividere il residuo in 5 quote annuali (coem succede del resto per il credito d'imposta 4.0, dove le quote sono 3).

Per poter fruire in compensazione del credito d’imposta occorre attendere l’emissione della certificazione della documentazione contabile?

In base a quanto previsto dal decreto la certificazione contabile non sembra preclusiva ai fini dell’utilizzo del credito d’imposta, tuttavia, procedere con la certificazione ex post in assenza di certificazione contabile potrebbe esporre l’impresa a un possibile rischio, oltre a impedire alle imprese non dotate di organo di controllo interno di fruire dei 5.000 euro aggiuntivi concessi per la suddetta certificazione.

Cosa succede se i costi ammissibili effettivamente sostenuti risultano differenti rispetto ai costi ammissibili preventivati?

In seguito alla comunicazione di avanzamento del progetto di innovazione e alla comunicazione di completamento:

  • nel caso in cui i costi ammissibili effettivi siano uguali o superiori a quelli dichiarati in sede di comunicazione preventiva, il credito d’imposta spettante sarà pari a quello prenotato;
  • nel caso in cui i costi ammissibili effettivi siano inferiori a quelli dichiarati in sede di comunicazione preventiva, il credito d’imposta spettante sarà ricalcolato, in riduzione, sulla base dei nuovi costi comunicati.

Si ricorda che le variazioni non possono interessare la tipologia dei beni rientranti nel progetto di innovazione di cui agli articoli 6 e 7 del DM “Transizione 5.0” indicati con la comunicazione ex ante.


Cumulabilità e Compatibilità degli Incentivi

Come si integrano gli incentivi del Piano Transizione 5.0 con altri incentivi già esistenti?

Il Piano Transizione 5.0 stabilisce specifiche regole per la cumulabilità con altri incentivi già esistenti, al fine di evitare sovrapposizioni e garantire un uso efficiente delle risorse disponibili. Ecco come si integrano gli incentivi del Piano Transizione 5.0 con altri incentivi:

  • Il credito d’imposta previsto dal Piano Transizione 5.0 non è cumulabile, per i medesimi costi ammissibili, con il credito d’imposta Transizione 4.0 e con il credito d’imposta per investimenti nella Zona Economica Speciale (ZES) unica, come definito dal decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 162.
  • Il credito d’imposta del Piano Transizione 5.0 è cumulabile con altre agevolazioni che riguardano i medesimi costi, a condizione che questo cumulo non porti al superamento del costo sostenuto. Questo significa che le imprese possono beneficiare di più incentivi contemporaneamente, purché la somma degli incentivi non superi l’importo totale degli investimenti effettuati. Nel calcolo del beneficio complessivo occorre tenere conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap.
  • La cumulabilità del credito d’imposta con altre agevolazioni deve avvenire nel rispetto della normativa nazionale ed europea. In particolare, resta fermo quanto previsto dall’articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce le condizioni per la cumulabilità degli aiuti nell’ambito del Recovery and Resilience Facility (RRF), parte del Next Generation EU.

L’incentivo Transizione 5.0 rientra tra gli aiuti di stato?

No, si tratta di una misura generale che quindi non rientra tra gli aiuti di stato.

L’incentivo Transizione 5.0 è cumulabile con la Nuova Sabatini?

, gli incentivi Transizione 5.0 e Sabatini sono cumulabili.

L’incentivo Transizione 5.0 è cumulabile con le misure Simest?

, gli incentivi Transizione 5.0 e Simest sono cumulabili.

È possibile cumulare il credito d’imposta con altre agevolazioni previste nell’ambito dei programmi e strumenti finanziati con risorse dell’Unione Europea?

Il DM “Transizione 5.0”, in coerenza con la Guidance on Recovery and Resilience Plans adottata dalla Commissione il 31.5.2024, esclude la cumulabilità con ulteriori agevolazioni previste nell’ambito dei programmi e strumenti finanziati con risorse dell’Unione Europea. A titolo esemplificativo, e non esaustivo, è esclusa la cumulabilità con le misure incentivanti le cui risorse finanziarie siano erogate alle imprese tramite bandi sia nazionali che regionali, finanziati o cofinanziati con:

• Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR),

• Fondo sociale europeo + (FSE),

• Fondo per la transizione giusta (JTF),

• Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR),

• Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Il credito d’imposta Transizione 5.0 è cumulabile con i Certificati Bianchi?

, il credito d’imposta Transizione 5.0 è cumulabile con i Certificati Bianchi.

Si precisa che per il credito d'imposta Transizione 5.0 risulta valido quanto previsto dall'art. 6 comma 2-bis del Decreto-Legge n. 124 del 19 settembre 2023, di seguito riportato: “in relazione agli interventi di incremento dell'efficienza energetica eseguiti nell'ambito delle attività connesse all'attuazione dei contratti istituzionali di sviluppo o dei contratti di sviluppo nell'ambito dei progetti applicativi del PNRR o nell'ambito di investimenti agevolati tramite le risorse del Fondo per il sostegno alla transizione industriale, di cui all'articolo 1, commi 478 e 479, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, gli incentivi riconosciuti sulla base dei predetti strumenti possono essere cumulati con i certificati bianchi, nei limiti previsti e consentiti dalla normativa dell'Unione europea e nel rispetto delle norme che disciplinano ciascuna misura. In tali casi il numero di certificati bianchi spettanti è ridotto del 50 per cento”. Si precisa, ulteriormente, che tale disposto normativo si applica ai progetti presentati a decorrere dal 17 novembre 2023 (data di entrata in vigore della Legge162/2023 di conversione del D.L 124/2023).

Il credito d’imposta Transizione 5.0 è cumulabile con il Conto Termico, e in che misura?

Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni finanziate con risorse nazionali che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche delle disposizioni di cui all’articolo 10, comma 4, del Decreto attuativo del 24 luglio 2024, non porti al superamento del costo sostenuto.


DNSH

Come viene verificato il rispetto del principio del DNSH?

L’impegno al rispetto dei requisiti DNSH è una condizione imprescindibile per l’accesso al contributo nella fase di richiesta di prenotazione (fase ex ante) ed è oggetto di verifica puntuale nella fase successiva alla realizzazione degli investimenti (fase ex post).

Nelle fasi di prenotazione del credito d’imposta (ex ante) e di completamento del progetto di innovazione (ex post), il soggetto beneficiario attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, si impegna al rispetto del principio del DNSH, con riferimento agli elementi di controllo presenti nelle rispettive schede tecniche relative a ciascun settore di intervento.

La menzionata dichiarazione sostitutiva di atto notorio è generata dalla Piattaforma informatica “Transizione 5.0” sulla base dei dati caricati dall’impresa Beneficiaria, accompagnata dalle pertinenti check list, relative agli investimenti realizzati, compilate nelle sezioni opportune.

L’eventuale documentazione a supporto dovrà essere archiviata e conservata ai fini di successivi controlli e audit.

Come si applica l’eccezione riportata all’articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto interministeriale 24 luglio 2024, relativa alle attività nel cui processo produttivo venga generata un’elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi, e il cui smaltimento a lungo termine potrebbe causare un danno all’ambiente?

Ai fini dell’applicabilità dell’eccezione di cui all’articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto interministeriale 24 luglio 2024:

• Per i siti industriali non soggetti alla normativa “Pollutant Release and Transfer Registers” (PRTR), è richiesto il soddisfacimento delle prime tre condizioni di cui alla lettera d) sopra richiamata;

• Per i siti industriali soggetti alla normativa “Pollutant Release and Transfer Registers” (PRTR), è richiesto il soddisfacimento di tutte e quattro le condizioni di cui alla lettera d) sopra richiamata

Con riferimento alle imprese operanti nel settore della logistica, sono ammissibili i progetti di innovazione riguardanti il miglioramento del processo di gestione delle rotte, ad esempio tramite l'implementazione di software per l'ottimizzazione dei percorsi della flotta aziendale?

Si conferma l’ammissibilità al beneficio dei progetti di innovazione riguardanti l'implementazione di software e soluzioni digitali per la gestione dei flussi logistici, la tracciabilità delle merci e l’ottimizzazione dei percorsi, trattandosi di investimenti che introducono innovazioni digitali nei processi aziendali secondo il paradigma 4.0 e che inoltre contribuiscono riduzione dei consumi energetici e a una a una maggiore efficienza operativa, con conseguente impatto positivo sulla sostenibilità ambientale.

In tal senso, la circolare operativa “Transizione 5.0” prevede che per le imprese nel settore della logistica possa essere utilizzato come indicatore di prestazione il consumo di energia elettrica rispetto alla distanza percorsa o rispetto al numero di movimentazioni e alle tonnellate di merce effettivamente trasportata.

Con riferimento ai beni materiali tipicamente utilizzati nel settore della logistica, si precisa che, sulla base della prassi sinora emanata in materia di credito d’imposta beni strumentali 4.0, non possono essere ricompresi all’interno dell’allegato A alla legge n. 232 del 2016, e, in particolare, al punto elenco 11 dei beni del primo gruppo del citato allegato, i veicoli a motore rientranti nel campo di applicazione del regolamento (UE) 2018/858 del parlamento europeo e del consiglio, (“relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE”). 

Inoltre, al fine di garantire il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) n. 852/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, si precisa che nell’ambito dei beni appartenenti al citato punto elenco 11 devono considerarsi escluse anche le macchine alimentate a combustibili fossili, fatta salva l’applicabilità delle eccezioni previste all’articolo 5 del decreto interministeriale 24 luglio 2024.