CREDITO D'IMPOSTA INDUSTRIA 5.0                  FAQ - Domande e Risposte

Domande generali

Qui di seguito una serie di domande comuni (FAQ, Frequently Asked Questions) in relazione al Piano Transizione 5.0 con le relative risposte (dove possibile), aggiornabili man mano che emergeranno i dettagli applicativi nel decreto attuativo e nelle varie circolari ministeriali.


Domande generali

Dove trovo il testo ufficiale del Piano Transizione 5.0?

Il testo ufficiale del Piano Transizione 5.0 è contenuto nell’articolo d38 del Decreto Legge 19 del 2 marzo 2024, che è stato pubblicato in questa Gazzetta Ufficiale.

Il decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy del 24 luglio 2024 la potete trovare qui.

Quali aziende possono accedere agli incentivi?

L’incentivo è fruibile da tutte le imprese, indipendentemente dalla forma, dalle dimensioni e dal settore di appartenenza. Sono escluse, tuttavia:

  • le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali, o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.
  • le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Si richiede inoltre il rispetto delle norme sulla sicurezza e i contributi previdenziali.

Le imprese che svolgono attività di noleggio possono fruire degli incentivi 5.0?

Nessuna attività di per sé viene esclusa, i beni acquistati devono concorrere all’efficientamento del processo o del plant industriale in cui sono installati, pertanto, se un’impresa acquista un bene per concederlo in noleggio a terzi non può agevolarlo, ma può agevolare beni acquistati per migliorare il suo processo produttivo o i consumi della sua sede produttiva.


Ammissibilità dei Beni e degli Investimenti

Quali sono gli investimenti non agevolabili?

Ai sensi del comma 1 dell’art. 5 del DM “Transizione 5.0”, In virtù del principio DNSH (Do Not Significantly Harm), non sono ammissibili al beneficio i progetti di innovazione con investimenti destinati

a) ad attività direttamente connesse all’uso dei combustibili fossili, compreso l’uso a valle, ad eccezione:

  1. di attività e attivi di cui alla lettera b) per i quali l’uso a valle di combustibili fossili è temporaneo e tecnicamente inevitabile per la tempestiva transizione verso un funzionamento degli stessi senza combustibili fossili;
  2. di attivi, quali veicoli agricoli e forestali, come definiti dal regolamento UE 2013/167 e dal regolamento UE 2016/1628, per i quali l’utilizzo di combustibili fossili è temporaneo e tecnicamente inevitabileL’acquisto di tali beni è consentito solo se funzionale al passaggio da un veicolo con motore Stage I o precedente ad uno con motore Stage V secondo i parametri definiti dai rispettivi regolamenti;

b) ad attività nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell’Unione Europea (ETS, ovvero gli energivori) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, stabiliti per l'assegnazione gratuita per le attività rientranti nell'ambito del Sistema di Scambio di Quote di Emissione, come previsto dal regolamento di esecuzione della Commissione (UE) 2021/447, ad eccezione dei progetti di innovazione che: 

  1. non hanno un impatto diretto sui consumi energetici relativi a flussi di fonte che rientrano nel piano di monitoraggio della CO2 dell’attività d’impresa; 
  2. hanno un impatto diretto sui consumi energetici relativi a flussi di fonte che rientrano nel piano di monitoraggio della CO2 dell’attività d’impresa, a condizione che le emissioni dirette di gas ad effetto serra previste al completamento del progetto di innovazione siano inferiori alle emissioni consentite a titolo gratuito nell’esercizio di riferimento del medesimo progetto. Qualora l’attività di innovazione supportata porti a emissioni di gas a effetto serra previste al completamento del progetto che non siano significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, deve essere fornita una spiegazione dei motivi per cui ciò non è possibile; 

c) ad attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico, ad eccezione

  1. per le attività connesse agli inceneritori, degli investimenti in impianti adibiti esclusivamente al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili e ad impianti esistenti se il progetto di innovazione, potendone fornire prova per ciascun bene, sia teso ad aumentare l’efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l’utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, e solo se i medesimi progetti non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell’impianto o un’estensione della sua durata di vita
  2. per le attività connesse agli impianti di trattamento meccanico biologico, degli investimenti in impianti di trattamento meccanico biologico esistenti se il progetto di innovazione, potendone fornire prova per ciascun bene, sia teso ad aumentare l’efficienza energetica o migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e nella digestione anaerobica di rifiuti organici, e solo se i medesimi progetti non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell’impianto o un’estensione della sua durata di vita

d) ad attività nel cui processo produttivo venga generata un’elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi di cui al regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014, e il cui smaltimento a lungo termine potrebbe causare un danno all’ambiente, ad eccezione dei progetti di innovazione che: 

  1. non comportano un incremento dei rifiuti speciali pericolosi generati per unità di prodotto
  2. generano rifiuti speciali pericolosi destinati alle operazioni di recupero o smaltimento, rispettivamente, da R1 a R12 e da D1 a D12, come definiti dagli allegati B e C nella parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 
  3. sono volte a siti industriali che non producono più del 50% in peso di rifiuti speciali pericolosi destinati allo smaltimento, ad eccezione dell’operazione di incenerimento come definita alla voce D10 dell’allegato B nella parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
  4. sono inerenti a siti industriali che negli ultimi cinque anni hanno comunicato per non più di due annualità il superamento dei limiti previsti nell’ambito della produzione di rifiuti pericolosi nell’ambito della Comunicazione “Pollutant Release and Transfer Registers” (PRTR).

La norma prevede che sono inoltre esclusi gli investimenti in beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Le macchine agricole e quelle per movimento terra che possono usare carburante sono ammissibili al Transizione 5.0?

Si, le macchine agricole, in quanto rientranti nell’allegato A, sono agevolabili. Le esclusioni previste dall'art. 5 del DM “Transizione 5.0”, in relazione al rispetto del principio DNSH finalizzato garantire il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) n. 852/2020, a seguito di trattativa con l'Unione Europea, prevedo tra  attività direttamente connesse all’uso dei combustibili fossilil'eccezione per attivi, quali veicoli agricoli e forestali, come definiti dal regolamento UE 2013/167 e dal regolamento UE 2016/1628, per i quali l’utilizzo di combustibili fossili è temporaneo e tecnicamente inevitabileL’acquisto di tali beni è consentito solo se funzionale al passaggio da un veicolo con motore Stage I o precedente ad uno con motore Stage V secondo i parametri definiti dai rispettivi regolamenti.

Anche l’investimento in un solo bene immateriale dell’allegato B dà accesso alla possibilità di implementare un progetto 5.0?

, qualsiasi bene immateriale elencato negli allegati A e B dà accesso alla possibilità di implementare un progetto 5.0 a condizione che abiliti un risparmio energetico di almeno il 3% sull’intera struttura produttiva o del 5% sul processo interessato dall’investimento.

Quali sono le caratteristiche che deve avere un bene strumentale 4.0 per essere agevolabile con la legge transizione 5.0?

Le caratteristiche tecniche sono le stesse previste dal piano Transizione 4.0. Si richiede quindi il rispetto delle condizioni e dei requisiti già previsti in base alla classificazione in accordo agli allegati A e B. In più, si richiede che almeno uno dei beni strumentali sia in grado di abilitare un risparmio energetico di almeno il 3% sui consumi della struttura produttiva o del 5% sui consumi del processo interessato dall’investimento. Una volta verificatasi questa condizione, è possibile includere in un progetto che raggiunge i limiti di risparmio energetico anche altri beni strumentali (sempre dagli allegati A e B e previo rispetto dei requisiti 4.0).

Sarà possibile sostituire nell’arco dei 5 anni di “osservazione” il bene con uno che ha performance energetiche uguali o migliori, ma più aggiornato tecnologicamente?

, il comma 1 dell'art. 21 del Decreto MIMIT  24 luglio 2024 prevede espressamente “fatta salva l'applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di investimenti sostitutivi


Dettagli sull’Investimento e sull’Acquisto dei Beni

L’incentivo si applica anche ai beni ordinati a fine 2023 e consegnati nel corso del 2024?

No, l’incentivo si applica ai nuovi investimenti avviati dal 1° gennaio 2024 e non a quelli avviati con prenotazioni e ordini già nel 2023, anche se consegnati e messi in funzione nel 2024.

Se il bene viene consegnato entro la fine del 2025, ma viene interconnesso nel 2026, l’azienda può beneficiare dell’incentivo 5.0?

L’interconnessione può essere realizzata entro il 28 febbraio 2026, scadenza per l'invio della comunicazione di completamento del progetto di innovazione.

Che cosa succede se un’azienda decide di investire in 2 beni strumentali che insistono su 2 processi diversi e garantiscono risultati diversi in termini di risparmio energetico?

Qualora il progetto di innovazione riguardi l’acquisto di uno o più beni a servizio di più processi produttivi, la riduzione dei consumi energetici dovrà essere determinata rispetto alla struttura produttiva. In tal caso, infatti, una differente configurazione non sarebbe ammissibile in quanto non sarebbe possibile calcolare la riduzione percentuale dei consumi energetici separatamente per due o più processi produttivi all’interno della medesima struttura produttiva.

Se il bene è solo industria 4.0 perché non si riesce a dimostrare l’efficientamento energetico, il costo della certificazione viene comunque rimborsato alle PMI (fino a 10k) come previsto dal nuovo decreto oppure segue le regole della 4.0?

Se il bene non è 5.0 il costo delle certificazioni ex ante ed ex post non sarà rimborsato in quanto la perizia ex post dimostrerà l’assenza del necessario risparmio energetico, pertanto l’impresa sarà tenuta a comunicare al GSE il completamento dell’investimento ma la rinuncia al credito prenotato, e seguirà la normale procedura di agevolazione prevista per i beni 4.0.

I beni oggetto di revamping possono essere agevolati in 5.0 o sono esclusi?

Ai fini 5.0 sono agevolabili gli investimenti in beni nuovi, l’ammodernamento di un bene esistente attraverso l’utilizzo di componenti nuovi che lo rendono 4.0 potrebbe consentire di agevolare i soli componenti nuovi, sempre che l’investimento così configurato consenta un risparmio energetico ai fini 5.0.


Riduzione dei Consumi e Risparmio Energetico

In quale intervallo di tempo va raggiunta la riduzione dei consumi?

La certificazione ex post, oltre ad attestare l’effettiva effettuazione degli investimenti previsti nel progetto di innovazione descritto nella certificazione ex ante, deve certificare anche di "di aver ottenuto, all’interno della struttura produttiva ovvero del processo interessato oggetto del progetto di innovazione proposto, i livelli di efficienza energetica asseverati nella certificazione ex ante aggiornata a seguito della realizzazione del progetto di innovazione".

Pertanto, la riduzione dei consumi energetici va raggiunta entro il 28 febbraio 2026 (data di scadenza per l'invio della comunicazione di completamento; va da sè che i dati di riduzione dei consumi energetici devono essere disponibili prima, per dare il tempo materiale al certificatore di elaborare i calcoli e i documenti).

Si ricorda che per quanto riguarda il mantenimento di questi requisiti, il periodo di osservazione è pari a quello previsto per il divieto di alienazione, cioè per i 5 anni successivi all’ultimazione del progetto.

Nel caso di nuove imprese a cosa si fa riferimento per definire la riduzione dei consumi?

Per le imprese di nuova costituzione, che quindi non hanno un precedente storico di consumi energetici, il risparmio energetico conseguito è calcolato rispetto ai consumi energetici medi annui riferibili a uno “scenario controfattuale”.

Per le imprese di nuova costituzione, definite come imprese attive da meno di sei mesi dalla data di avvio del progetto di innovazione, ovvero che hanno variato sostanzialmente i prodotti e servizi resi da meno di sei mesi dall’avvio del progetto di innovazione, siamo in presenza di imprese che non hanno un precedente storico di consumi energetici. 

Pertanto, i consumi energetici relativi all’esercizio precedente a quello di avvio del progetto di investimento sono calcolati rispetto ai consumi energetici medi annui riferibili a uno “scenario controfattuale” secondo quanto previsto dal MIMIT.

 

Per ulteriori approfondimenti, vedere la sezione Focus su struttura produttiva e processo interessato

Che cosa si intende per “struttura produttiva?”

La struttura produttiva coincide con il sito, costituito da una o più unità locali o stabilimenti insistenti sulla medesima particella catastale o su particelle contigue, finalizzato alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, avente la capacità di realizzare l’intero ciclo produttivo o anche parte di esso, ovvero la capacità di realizzare la completa erogazione dei servizi o anche parte di essi, purché dotato di autonomia tecnica, funzionale e organizzativa e costituente di per sé un centro autonomo di imputazione di costi. 

Al fine della determinazione del risparmio energetico relativo alla struttura produttiva, i consumi energetici della stessa coincidono con la somma dei consumi energetici dei processi produttivi e dei servizi generali.

 

Per ulteriori approfondimenti, vedere la sezione Focus su struttura produttiva e processo interessato

Che cosa si intende per “processo interessato” dall’investimento? 

Il Processo interessato coincide con il processo produttivo interessato dalla riduzione dei consumi energetici conseguita tramite gli investimenti in beni 4.0.

Nel caso in cui il processo produttivo sia costituito da più linee produttive in parallelo interessate dai medesimi input e che producono il medesimo output, potrà essere considerato come processo interessato solo la parte oggetto d’investimento in progetti di innovazione, purché questa garantisca, in autonomia, la trasformazione dell’input nell’output del processo.

Analogamente, è possibile che il processo interessato coincida con un unico bene materiale purché questo garantisca, in autonomia, la trasformazione dell’input del processo nell’output del processo.

 

Per ulteriori approfondimenti, vedere la sezione Focus su struttura produttiva e processo interessato

Il risparmio energetico deve essere calcolato solo in relazione ai beni strumentali, senza comprendere la parte di risparmio di energia acquisita dal fotovoltaico?

: per il calcolo del risparmio energetico rileva unicamente il contributo apportato dai beni strumentali. Solo se questi garantiscono il risparmio minimo previsto dalla normativa è possibile aggiungere al montante su cui calcolare l’incentivo anche gli investimenti in rinnovabili e attività di formazione (che sono sostanzialmente "trainati" dai beni strumentali, da soli non possono costituire un progetto di innovazione).

Nel caso di acquisto di più beni strumentali è necessario che ciascun bene preso singolarmente contribuisca alla riduzione dei consumi prevista dalla normativa?

No, la riduzione dei consumi è riferita al progetto di investimento nel suo insieme, a cui possono contribuire in misura anche diversa più beni. 

Se l’impresa acquista un macchinario in sostituzione di uno già in suo possesso, il macchinario incrementa la produzione, il consumo al pezzo è inferiore ma il consumo complessivo del macchinario aumenta, può essere agevolato?

Il risparmio energetico è determinato con riferimento al medesimo servizio reso, assicurando una normalizzazione rispetto alle variabili operative (es. volumi o quantità produttive, servizio erogato, etc.) e alle condizioni esterne (es. tipologia di prodotto o di servizio erogato, temperature, fattore di carico, stagionalità, etc.) che influiscono sulle prestazioni energetiche.

Se il macchinario consente un aumento della produzione e una diminuzione dei tempi della stessa, sarà necessario calcolare i TEP utilizzati nel nuovo processo ad esempio per unità di prodotto per valutare il risparmio energetico.


Formazione e Altri Costi Agevolati

Quali sono i costi sono agevolati per la parte relativa alla formazione?

Le spese di formazione ammissibili comprendono:

  • le spese relative ai formatori;
  • i costi di esercizio relativi a formatori nonché al personale dipendente, ai titolari di impresa e ai soci lavoratori partecipanti alla formazione, direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione, ad esclusione delle spese di alloggio diverse dalle spese di alloggio minime necessarie per personale con disabilità;
  • i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
  • le spese di personale dipendente, nonché dei titolari di impresa e soci lavoratori, partecipanti alla formazione e le spese generali indirette per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

Le spese devono inoltre essere necessariamente erogate da soggetti esterni all’impresa, anche nella modalità a distanza, e prevedere il sostenimento di un esame finale con attestazione del risultato conseguito.

Questi costi di formazione sono agevolabili nel limite del 10% degli investimenti effettuati nei beni materiali e immateriali 4.0, e in ogni caso fino al massimo di 300 mila euro.


Il fotovoltaico

Dove trovo l’elenco dei fornitori di pannelli che permettono di sfruttare l’incentivo?

L’elenco deve essere stilato dall’ENEA e al momento non esiste ancora. In attesa di questa definizione, la norma consente ai produttori di autocertificare la rispondenza dei propri pannelli alle specifiche di legge, che prevedono che i pannelli siano prodotti nell’UE e abbiano un’efficienza minima del 21,5%. Si noti che letteralmente il requisito della territorialità (produzione nell’UE) riguarda solo i moduli, non inverter o altri componenti aggiuntivi dell’impianto di autoproduzione.

Sono ritenute ammissibili le spese riguardanti:

  • i gruppi di generazione dell’energia elettrica;
  • i trasformatori posti a monte dei punti di connessione della rete elettrica, nonché i misuratori dell’energia elettrica funzionali alla produzione di energia elettrica;
  • gli impianti per la produzione di energia termica utilizzata esclusivamente come calore di processo e non cedibile a terzi, con elettrificazione dei consumi termici, alimentata tramite energia elettrica rinnovabile autoprodotta e autoconsumata ovvero certificata come rinnovabile attraverso un contratto di fornitura di energia rinnovabile ai sensi della Delibera ARERA ARG/elt 104/11;
  • i servizi ausiliari di impianto;
  • gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta.

Le spese ammissibili di cui sopra, al netto di quelle sostenute per i sistemi di accumulo, sono computabili nel limite del costo di investimento massimo, pari a:

* Per la Fonte Solare (fotovoltaico) la potenza è espressa in kWp (kilo Watt picco) riferita alla somma delle potenze di picco dei moduli fotovoltaici.

** Per la fonte idraulica il costo specifico di cui alla tabella precedente è riferito alla potenza nominale delle turbine idrauliche di impianto.


Procedure e Verifica (GSE, Accettazione Domanda, Comunicazioni Periodiche)

Il GSE si limita a verificare la correttezza formale della documentazione a corredo della domanda presentata o avrà anche facoltà di valutare il merito della stessa ed eventualmente respingerla?

Il ruolo del GSE è duplice. In una prima fase farà solo la verifica formale sulla completezza della documentazione e sulla disponibilità delle somme. A campione invece saranno effettuate anche dei controlli per verificare la congruità tra l’obiettivo di risparmio energetico dichiarato e la tipologia degli investimenti effettuati e rilevare eventuali discrasie tra i contenuti delle comunicazioni “ex ante” e “ex post”

Come faccio a sapere se la domanda è stata accettata?

Entro 5 giorni dalla comunicazione di prenotazione il GSE, verificata la documentazione (se non congrua può richiedere integrazioni), rilascia la “Ricevuta di conferma di avvenuta prenotazione

Le comunicazioni periodiche relative all’avanzamento dell’investimento sono obbligatorie solo in caso di variazioni nell’importo del credito d’imposta comunicato nella certificazione ex ante o vanno fatte in ogni caso?

Sono previste due comunicazioni di avanzamento del progetto di innovazione:

 

  • una relativa all’effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto, in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, sia degli investimenti 4.0 sia degli investimenti trainati, da presentare entro trenta giorni dalla Ricevuta di conferma di avvenuta prenotazione. La mancata presentazione della documentazione suddetta determina il mancato accoglimento della comunicazione, con conseguente riallocazione delle risorse prenotate.
  • una per eventuale riduzione e/o incremento dell’importo degli investimenti. In caso di riduzione dell’importo di tali investimenti, nella “Ricevuta di convalida comunicazione avanzamento del progetto di innovazione (acconto 20%)” sarà indicato il nuovo e minore importo del credito d’imposta prenotato.

La certificazione ex post da chi viene predisposta? Dell’esperto della diagnosi energetica che ha già fatto quella ex ante oppure dal professionista che redige la perizia 4.0?

La legge chiarisce che le due certificazioni devono essere realizzate dagli Esperti in Gestione dell’Energia (EGE) certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339 e dalle Energy Service Company (ESCo) certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352. Il decreto attuativo, tuttavia, potrà prevedere l’inclusione di altri soggetti abilitati al rilascio di queste due certificazioni.

Sono abilitati al rilascio delle certificazioni tecniche:

  • gli Esperti in Gestione dell’Energia (EGE), certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339;
  • le Energy Service Company (ESCo), certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352;
  • gli ingegneri iscritti nelle sezioni A e B dell’albo professionale, nonché i periti industriali e i periti industriali laureati iscritti all’albo professionale nelle sezioni “meccanica ed efficienza energetica” e “impiantistica elettrica ed automazione”, con competenze e comprovata esperienza nell’ambito dell’efficienza energetica dei processi produttivi.

Le perizie relative agli aspetti 4.0 (eleggibilità e soddisfacimento delle caratteristiche tecnologiche, tra cui l’interconnessione) restano competenza dei soggetti già previsti dalla legge 232/2016.

Quali sono gli obblighi di rendicontazione e monitoraggio dopo aver ricevuto gli incentivi?

La norma prevede che “i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni di cui al presente articolo”.

La documentazione relativa al conseguimento dei risultati in termini di riduzione dei consumi e al mantenimento dei requisiti sarà specificata nel decreto attuativo. In ogni caso, oltre all’adeguata e sistematica reportistica richiamata dalla Circolare AdE 9/E del 23/07/21 ber gli investimenti in beni strumentali di cui al comma 4, sarà opportuno monitorare i risparmi energetici ottenuti e poter documentare il mantenimento degli obiettivi dichiarati fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento degli investimenti.

In particolare, bisognerà conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.

Le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati  devono contenere il codice identificativo alfanumerico univoco rilasciato in fase di prenotazione, l’espresso riferimento (dicitura) alle disposizioni di legge relative all’agevolazione.

Inltre, ci vorrà una apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti che attesti l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa. 

Quali sono le scadenze per la presentazione delle domande?

Formalmente l’incentivo termina il 31/12/2025.

Si noti che le risorse sono state suddivise in parti uguali per i due anni (3.118.500 per ciascun anno, oltre ai 63.000.000 che spettano al Mimit per la realizzazione della piattaforma). Questo è stato pensato verosimilmente per impedire l’esaurimento di tutto il plafond nel primo anno, lasciando così spazio anche a chi investirà nel 2025.


Utilizzo e Gestione del Credito d’Imposta

Se si conclude l’investimento entro il 2024, l’azienda la potrebbe sfruttare il credito d’imposta già nell’anno corrente. Nel caso in cui non lo dovesse esaurire in un’unica soluzione, è obbligata a suddividere la restante parte in 5 quote annuali oppure può scalarla nel corso del 2025?

Il credito d’imposta è utilizzabile in una o più quote entro la data del 31 dicembre 2025

Pertanto, in caso di fruizione maturata nel 2024 e non compensata interamente nello stesso anno, la differenza può essere interamente compensata entro 31 dicembre 2025.

In caso di utilizzo parziale anche al 31 dicembre 2025, l'ammontare non ancora utilizzato  è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo.

Che cosa succede se le aziende prenotano l’incentivo e poi non ne fruiscono senza darne comunicazione?

Come visto, il credito d’imposta è utilizzabile in una o più quote entro la data del 31 dicembre 2025, e l'ammontare non ancora utilizzato  è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo.

Pertanto, se non si utilizza nulla entro il 31/12/2025 il beneficio decade automaticamente, in caso invece di utilizzo parziale entro il 2025 il residuo viene spalmato nei 5 anni successivi come quote: ciò vuol dire che non posso utilizzare più di un quinto per anno nei 5 anni successivi, ma se non utilizzo ad esempio nulla in un anno oppure utilizzo parzialmente, il credito d'imposta si somma alla quota dell'anno successivo.

Quindi una volta utilizzato almeno una parte nel 2025, il credito d'imposta è acquisito come diritto e seguirà le normali regole dei credito d'imposta, al netto di dividere il residuo in 5 quote annuali (coem succede del resto per il credito d'imposta 4.0, dove le quote sono 3).

Posso variare il progetto di innovazione in corso d’opera?

Sì, ma le variazioni ammissibili potranno essere soltanto in diminuzione.

Non potranno cioè essere agevolati altri costi non presenti nel progetto iniziale, né richiedere di fruire di aliquote destinate a classi di risparmio energetico superiori.

Per poter fruire in compensazione del credito d’imposta occorre attendere l’emissione della certificazione della documentazione contabile?

In base a quanto previsto dal decreto la certificazione contabile non sembra preclusiva ai fini dell’utilizzo del credito d’imposta, tuttavia, procedere con la certificazione ex post in assenza di certificazione contabile potrebbe esporre l’impresa a un possibile rischio, oltre a impedire alle imprese non dotate di organo di controllo interno di fruire dei 5.000 euro aggiuntivi concessi per la suddetta certificazione.


Cumulabilità e Compatibilità degli Incentivi

Come si integrano gli incentivi del Piano Transizione 5.0 con altri incentivi già esistenti?

Il Piano Transizione 5.0 stabilisce specifiche regole per la cumulabilità con altri incentivi già esistenti, al fine di evitare sovrapposizioni e garantire un uso efficiente delle risorse disponibili. Ecco come si integrano gli incentivi del Piano Transizione 5.0 con altri incentivi:

  • Il credito d’imposta previsto dal Piano Transizione 5.0 non è cumulabile, per i medesimi costi ammissibili, con il credito d’imposta Transizione 4.0 e con il credito d’imposta per investimenti nella Zona Economica Speciale (ZES) unica, come definito dal decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 162.
  • Il credito d’imposta del Piano Transizione 5.0 è cumulabile con altre agevolazioni che riguardano i medesimi costi, a condizione che questo cumulo non porti al superamento del costo sostenuto. Questo significa che le imprese possono beneficiare di più incentivi contemporaneamente, purché la somma degli incentivi non superi l’importo totale degli investimenti effettuati. Nel calcolo del beneficio complessivo occorre tenere conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap.
  • La cumulabilità del credito d’imposta con altre agevolazioni deve avvenire nel rispetto della normativa nazionale ed europea. In particolare, resta fermo quanto previsto dall’articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce le condizioni per la cumulabilità degli aiuti nell’ambito del Recovery and Resilience Facility (RRF), parte del Next Generation EU.

L’incentivo Transizione 5.0 rientra tra gli aiuti di stato?

No, si tratta di una misura generale che quindi non rientra tra gli aiuti di stato.

L’incentivo Transizione 5.0 è cumulabile con la Nuova Sabatini?

, gli incentivi Transizione 5.0 e Sabatini sono cumulabili.

L’incentivo Transizione 5.0 è cumulabile con le misure Simest?

, gli incentivi Transizione 5.0 e Simest sono cumulabili.