Cumulabilità credito d’imposta per investimenti in beni strumentali
Il MiSe ha aggiornato le FAQ sul proprio sito. In particolare la FAQ 9.7 recita:
9.7 Le agevolazioni di cui al decreto interministeriale del 25 gennaio 2016 sono cumulabili con il "Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali"?
La legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020), all’articolo 1, commi da 185 a 197, ha introdotto un credito d’imposta per gli investimenti in nuovi beni strumentali.
Tale credito di imposta è riconosciuto a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito, ad eccezione delle imprese sottoposte a procedure concorsuali.
Il credito di imposta in questione, in considerazione del fatto che è riconosciuto a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato (incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti) non costituisce un aiuto di Stato. Per tale ragione, non trovano applicazioni le specifiche disposizioni, in materia di cumulo, previste dalla normativa di riferimento della misura Nuova Sabatini, fermo restando quanto previsto, in materia di cumulo, dalla normativa specifica del predetto credito di imposta e, in particolare, dal comma 192, laddove è stabilito che “Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto”.
Novità Legge di bilancio 2020
L’articolo 1, commi 226–229, L. 160/2019 (c.d. Legge di Bilancio 2020) dispone il rifinanziamento, per complessivi 540 milioni di euro nel periodo 2020-2025, dell’agevolazione. I principali aspetti di rilievo della “Nuova Sabatini” delineata dalla Legge di Bilancio 2020 sono i seguenti (per l'applicazione pratica delle modifiche si dovrà attendere un'apposita circolare del MiSE):
La “Nuova Sabatini” offre dunque, da un lato, all’articolo 1, comma 226, L. 160/2019, continuità alla misura di sostegno rafforzata per investimenti in beni 4.0, con un potenziamento del contributo del 100% a favore delle imprese di minori dimensioni (limitatamente alle micro e piccole imprese) che effettuano investimenti in Sud Italia, al fine di rafforzare il sostegno agli investimenti innovativi realizzati dalle imprese delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. La disposizione in esame trae origine dai dati a consuntivo del periodo 2014-2018 che evidenziano un’articolazione dell’agevolazione territorialmente concentrata nelle Pmi del Nord Italia a scapito di quelle delle aree del Mezzogiorno, da imputarsi sia ai limiti legati alla scarsa propensione all’innovazione e alla contenuta dimensione aziendale, sia all’applicazione di tassi di interesse bancari significativamente più elevati rispetto a quelli rilevati nelle regioni del Centro-Nord.
L’articolo 1, comma 227, L. 160/2019 dispone un ambito applicativo oggettivo esteso agli investimenti produttivi ecosostenbili, destinando una riserva pari al 25% delle risorse stanziate alle Pmi che investano, tramite acquisto a titolo di proprietà o in leasing finanziario, in macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo e a basso impatto ambientale, nell’ambito di programmi finalizzati a migliorare l’ecosostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi.
Il contributo statale, nel rispetto delle intensità massime previste dalla normativa dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato, è in tal caso maggiorato del 30% rispetto al contributo ordinario, dunque è rapportato agli interessi calcolati, in via convenzionale, sul finanziamento a un tasso annuo del 3,575%.
Ai fini dell’ammissione ai benefici è richiesta dalla fonte primaria una certificazione rilasciata dal fornitore dei beni e dei servizi o da un professionista indipendente, attestante:
- la rispondenza degli investimenti effettuati ai requisiti di ecosostenibilità;
- la quantificazione del relativo impatto.
Le risorse delle riserve inutilizzate alla data del 30 settembre di ciascun anno rientrano nella disponibilità complessiva della misura.
inoltre, su tali finanziamenti la garanzia del Fondo di garanzia PMI è concessa a titolo gratuito, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 1, commi 228 e 229, L. 160/2019.
Avvio dell'investimento
Gli investimenti devono essere avviati successivamente alla domanda.
Per avvio dell’investimento si intende “la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima.”. Nel caso specifico di locazione finanziaria, la data di avvio sarà determinata dalla prima conferma d’ordine dei beni agevolati, indipendentemente che sia effettuata da parte dell’impresa alla società di leasing o dalla società di leasing al fornitore.
Stipula di un contratto di finanziamento sia bancario che in leasing
La stipula di un contratto di finanziamento sia bancario che in leasing deve avvenire successivamente alla presentazione della domanda, anche nel caso di contratto di leasing già stipulato senza che sia stato consegnato il bene, altrimenti si configurerebbe un caso di rifinanziamento escluso dalla Convenzione MISE/CDP/ABI.
Ultimazione dell’investimento
L’investimento deve poi essere concluso entro il periodo massimo di 12 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento.
Per data di ultimazione dell’investimento si intende la data di emissione dell’ultimo titolo di spesa ammissibile, che nel caso di finanziamento ordinario coincide con l’ultima fattura e in caso di leasing con la data dell’ultimo verbale di consegna. Tale data NON coincide MAI con la data di collaudo, né di messa in opera, immatricolazione, ecc. del bene agevolato ne tantomeno di pagamento della fattura.
Settori produttivi esclusi
I settori esclusi sono i seguenti:
a) delle attività finanziarie e assicurative (sezione K della classificazione delle attività economiche ATECO 2007);
b) delle attività connesse all’esportazione e per gli interventi subordinati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione, secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, del regolamento GBER.
Sono quindi ammesse alle agevolazioni le imprese operanti in tutti gli altri settori.
Impianti di produzione di energia: fotovoltaico, impianti di cogenerazione, eolico, mini eolico e micro-generatori
Fatta eccezione per le imprese che svolgono attività di produzione di energia, per le quali è ammissibile il singolo acquisto di un impianto fotovoltaico, per le imprese che svolgono attività diverse dalla produzione di energia l’acquisto di un impianto fotovoltaico deve far parte di un investimento in beni strumentali all’attività svolta configurabile in una delle tipologie previste dal regolamento comunitario di riferimento. Ciò premesso, sono ammissibili alle agevolazioni gli impianti fotovoltaici, di cogenerazione, mini eolico (se non infissi al suolo) e micro-generatori non dotati di autonomia funzionale e reddituale, quindi considerati impianti da appostare nelle voci B.II.2 e B.II.3 del bilancio ai sensi dell'art 2424 del codice civile. Per la cumulabilità degli incentivi con l'agevolazione Beni Strumentali si dovrà fare riferimento ai limiti previsti all'art. 26 D.lgs. 28 del 2011 e ai regolamenti di esenzione applicabili al settore specifico.
In particolare, l'acquisto di un impianto fotovoltaico è considerata spesa ammissibile alle agevolazioni, laddove rientri nel concetto di "impianti", come chiarito nelle varie risoluzioni dell’Agenzia delle entrate (cfr. circolare 19 dicembre 2013 n. 36/E; circolare 19 luglio 2007, n.46/E; circolare 11 aprile 2008, n.38/E), quindi macchinari, impianti diversi da quelli infissi al suolo, ed attrezzature varie, classificabili nell’attivo patrimoniale alle voci B.II.2 e B.II.3 dello schema previsto dall’art. 2424 c.c.
L'impianto eolico di qualsivoglia entità non è invece ammissibile in quanto ai sensi della Circolare 4/T del 2006 dell'Agenzia del Territorio deve essere iscritto nella categoria 1/D Opifici per la quale categoria si applica il coefficiente di ammortamento del 4% "Fabbricati destinati all'industria" e quindi in bilancio è ascrivibile alla voce B.II.1.
Definizione di "ampliamento di uno stabilimento esistente"
Si configura la tipologia “ampliamento di uno stabilimento esistente" qualora attraverso l'investimento venga ampliata la capacità produttiva dell’impresa. Nel settore trasporti si configurerà ampliamento qualora attraverso l’investimento sia incrementata la capacità di trasporto dell’impresa, per esempio attraverso l'ampliamento del parco automezzi o l’acquisto di mezzi di trasporto con maggiore capacità di carico, ecc.
Impianti generali e costi accessori d’acquisto
In linea di principio rientrano tra le spese ammissibili gli impianti generici e gli impianti specifici classificabili alla voce B.II.2 "Impianti e Macchinario" del Bilancio secondo l'art. 2424, come declamati nel Principio Contabile n.16 dell'OIC. Si considerano quindi ammissibili gli impianti/apparecchiature di riscaldamento e condizionamento comprese le relative opere murarie per le installazioni. L'impianto elettrico e l'impianto idraulico non sono ammissibili alle agevolazioni in quanto non hanno una loro autonoma funzionalità, ovvero non sono separabili dal bene stesso, e sono iscrivibili come adattamento locali tra "altre immobilizzazioni immateriali". Sono ammissibili tutti i costi accessori per il funzionamento del bene, ovvero i costi che l’impresa deve sostenere affinché il bene possa essere utilizzato, purché capitalizzati sul costo del bene stesso, eccetto quelli relativi a dazi, altre tasse, costi e onorari di perizie e notarili.
Mezzi mobili per trasporto dei propri prodotti
I mezzi mobili destinati al trasporto in conto proprio sono ammissibili, purché si tratti di beni strumentali ad uso produttivo, correlati all’attività svolta dall’impresa, afferenti una unità locale dell'impresa e l’investimento sia configurabile in una delle tipologie previste dal regolamento comunitario di riferimento.
Attrezzature destinate al noleggio
Un'azienda che svolge come attività (primaria o secondaria) il noleggio senza operatore di attrezzature può beneficiare dell’agevolazione per l’acquisto delle attrezzature destinate al noleggio qualora i beni per loro natura e destinazione vengano riclassificati in bilancio nelle voci B.II.2 e B.II.3 dell’art. 2424 del codice civile e nel rispetto dei principi contabili dell’OIC.
Beni e spese non agevolati dalla “Sabatini”
Ferme restando tutte le altre limitazioni all’ammissibilità previste, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono sempre esclusi dal contributo “ Nuova Sabatini”:
- i beni non ad uso produttivo;
- i beni di mera sostituzione di beni già esistenti in azienda;
- i beni non nuovi di fabbrica (beni usati e beni rigenerati);
- i beni non correlati all’attività dell’impresa, così come risultante dall’oggetto sociale;
- i beni che, presi singolarmente o nel loro insieme, non soddisfano il requisito dell’autonomia funzionale, fatti salvi i beni strumentali che integrano con nuovi moduli l’impianto o il macchinario preesistente, introducendo una nuova funzionalità;
- i terreni;
- i fabbricati, inclusi porte, finestre, altri infissi, pareti divisorie, coperture, pitture, finiture e altre opere murarie di qualsiasi genere;
- le scorte di materie prime e semilavorati di qualsiasi genere;
- i servizi e le consulenze di qualsiasi genere;
- qualsiasi spesa relativa a commesse interne all’azienda;
- i materiali di consumo;
- le spese di funzionamento;
- le spese per imposte e tasse di qualsiasi genere;
le spese relative alla stipula del contratto di finanziamento o di leasing;
le spese legali di qualsiasi genere;
le spese relative a utenze di qualsiasi genere, ivi compresa la fornitura di energia elettrica, gas, etc.;
le spese per pubblicità e le promozioni di qualsiasi genere
Regime specifico di aiuto del contributo Nuova Sabatini
La Nuova Sabatini è un aiuto di stato configurabile come “contributo in conto impianti” comunicato in esenzione a valere sui regolamenti comunitari relativi al settore di riferimento e, pertanto, non è in regime “de minimis”. Le agevolazioni sono concesse nei limiti dell’intensità di aiuto massima concedibile in rapporto agli investimenti previste dai seguenti regolamenti comunitari:
(P.to 8 Circolare 23 marzo 2016, n. 26673)
Cumulabilità
Le agevolazioni sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese a condizione che tale cumulo non comporti il superamento delle intensità massime previste dal regolamento comunitario di riferimento, in particolare:
a) Per le imprese appartenenti a settori diversi da agricoltura e pesca le agevolazioni sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, incluse quelle concesse a titolo de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, ivi compresa la garanzia del Fondo di garanzia.
b) Per le imprese agricole le agevolazioni non possono essere cumulate con aiuti de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione. Per le medesime imprese le agevolazioni possono essere cumulate con altri aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del trattato, con i contributi finanziari forniti dagli Stati membri, inclusi quelli di cui al regolamento (UE) n. 1305/2013 del Consiglio, con i contributi finanziari comunitari in relazione agli stessi costi ammissibili.
c) Nel settore della pesca e acquacoltura le agevolazioni possono essere cumulate con altri aiuti esentati in virtù del regolamento (UE) n. 1388/2014 o con gli aiuti de minimis che soddisfino le condizioni di cui al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014.
Le agevolazioni della Nuova Sabatini possono quindi coesistere, sugli stessi beni, con tutte le norme che, prevedendo benefici di carattere fiscale applicabili alla generalità delle imprese, non sono da considerare “aiuti di Stato” e non concorrono, quindi, a formare cumulo (es. Iper Ammortamento).