CREDITO D’IMPOSTA PER RICERCA & SVILUPPO, INNOVAZIONE TECNOLOGICA,
DESIGN E IDEAZIONE ESTETICA
art. 3 D.L. 145/2013 (Legge n. 9/2014) - art. 15, c. 35, Legge 190/ 2014
Art. 15 Legge 232/2016 - D.M 15 febbraio 2017
Circ. Ag. Entrate 5/E_2016 e 13/E_2017
Art. 1 , commi 198-209, Legge 160/2019
Art. 1, comma 1064, Legge 178/2020
art. 1. comma 45, legge n. 234/2021
Il credito di imposta in questione spetta per gli investimenti effettuati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2022.
Per il periodo 2015-2019 ed è commisurato alle spese ammissibili sostenute in eccedenza rispetto alla media delle spese ammissibili sostenute nei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015.
Per il 2020 è una percentuale fissa espressa sulle spese ammissibili sostenute nell'esercizio 2020.
Con la Legge di Bilancio 2020 (160/2019) è introdotta una riforma del credito d'imposta R&S, con l'estensione ad attività di innovazione tecnologica, anche finalizzata a un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, e di design ed ideazione estetica per i settori del Made in Italy.
Con la Legge di Bilancio 2021 (178/2020), nel prorogare al 2022 in misura potenziata il credito d’imposta, apporta alcune modifiche in relazione alla disciplina della L. 160/2019, allo scopo di chiarire meglio l’ambito applicativo dell’agevolazione.
Agevolazione periodo 2015-2019
Credito d’imposta sulla spesa incrementale rispetto a quello di riferimento (triennio 2012-2013-2014)
Agevolazione 2020
Credito d’imposta modulato in funzione delle attività ammissibili effettivamente svolte come di seguito riepilogato:
Il costo ammissibile del progetto è assunto al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili.
Agevolazione 2021-2022
Credito d’imposta modulato in funzione delle attività ammissibili effettivamente svolte come di seguito riepilogato:
Il costo ammissibile del progetto è assunto al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili.
Agevolazione dal 2023
Credito d’imposta modulato in funzione delle attività ammissibili effettivamente svolte come di seguito riepilogato:
Il costo ammissibile del progetto è assunto al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili.