Relazione tecnica - Obbligo di asseverazione

 

La legge di bilancio 2021 introduce l’obbligo di asseverare la relazione tecnica che le imprese beneficiarie del credito d’imposta sono tenute, a norma dell’art. 1 comma 206 della L. 160/2019, a redigere e conservare

 


Ricerca agevolabile dal 2020 - Definizioni attività ammissibili

- Ricerca & Sviluppo

- Innovazione Tecnologica, compreso Innovazione digitale 4.0 e Transizione ecologica

- Altra Innovazione Tecnologica: Design ed estetica, Settore abbigliamento e altri settori

ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO

In linea generale, le attività di ricerca e sviluppo sono volte all’acquisizione di nuove conoscenze, all’accrescimento di quelle esistenti e all’utilizzo di tali conoscenze per nuove applicazioni. L’elencazione delle attività ammissibili ricalca sostanzialmente le “Definizioni” recate dal paragrafo 1.3, punto 15, della vigente “Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione” di cui alla Comunicazione della Commissione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014 (pubblicata nella GUUE C/198 del 27 giugno 2014) relative, rispettivamente, a:

- “Ricerca Fondamentale” - lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l’acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette (cioè non devono essere previsti “usi commerciali diretti” dei lavori e delle sperimentazioni riconducibili alla ricerca fondamentale).

- “Ricerca Industriale” - comprende le attività di: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenticreazione di componenti di sistemi complessi necessaria per la ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi di cui alla definizione successiva.

- “sviluppo sperimentale” - comprende le attività di: piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o miglioratinon destinati a uso commercialeprototipi utilizzabili per scopi commerciali e  progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commercialiproduzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.

Non sono considerate attività di ricerca e sviluppo  le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti e processi, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

Ai sensi dell'art 2 co. 3 del DM 26/5/2020, ai fini dell'ammissibilità al credito d'imposta, assumono rilevanza le attività di ricerca e sviluppo che perseguono un progresso o un avanzamento delle conoscenze o delle capacità generali in un campo scientifico o tecnologico e non già il semplice progresso o avanzamento delle conoscenze o delle capacità proprie di una singola impresa.

ATTIVITÀ DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Attività, diverse da quelle di ricerca e sviluppo sopra esposte, finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi nuovi o significativamente migliorati, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall'impresa.

Sono escluse le attività di routine per il miglioramento della qualità dei prodotti, per l'adeguamento di un prodotto esistente alle specifiche richieste di un cliente.

ATTIVITÀ DI INNOVAZIONE DIGITALE 4.0 E DI TRANSIZIONE ECOLOGICA

- Innovazione digitale 4.0: lavori svolti nell'ambito di progetti relativi alla trasformazione del processi aziendali attraverso l'integrazione e interconnessione dei fattori interni ed esterni all’azienda, rilevanti per la creazione di valore (es. digitalizzazione di processi e prodotti, telediagnosi, teleassistenza, telemanutenzione, blockchain, cybersecurity, edge e cloud computing, backbone, miglioramento della gestione operativa della produzione,  pianificazione e la simulazione dei processi produttivi, KPI’s, soluzioni per invio feedback/alert

Transizione ecologica: lavori svolti nell'ambito di progetti relativi alla trasformazione dei processi aziendali secondo i principi dell'economia circolare così come declinati nella comunicazione della Commissione europea 11/3/2020 (COM 200) 98 (es. ecodesign,  simbiosi industriale, recupero per ottenere materie prime seconde di alta qualità da prodotti post uso, riuso e riciclo cross-settoriali, disassemblaggio e/a remanufacturing intelligenti, monitorare il ciclo di vita del prodotto, product-as-a-service)

ATTIVITÀ DI DESIGN E IDEAZIONE ESTETICA 

- attività di design e ideazione estetica, 

- svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e moda, calzaturiero, dell’occhialeria, orafo, del mobile e dell'arredo e della ceramica

 

- per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari.

- Design e ideazione estetica: lavori di design e ideazione estetica (diversi da quelli svolti nell'ambito delle attività di ricerca e sviluppo e di innovazione tecnologica indicate in precedenza), finalizzati ad innovare in modo significativo i prodotti dell'impresa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici funzionali, quali, ad esempio, le caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della struttura superficiale degli ornamenti . A questi effetti, per prodotto si intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi i componenti di prodotti complessi gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici.

Settore abbigliamento e altri settori: nei settori nei quali è previsto il rinnovo a intervalli regolari dei prodotti, sono ammissibili i lavori relativi alla concezione e realizzazione di nuove collezioni o campionari che presentino elementi di novità rispetto alle collezioni e ai campionari precedenti con riguardo: i tessuti o materiali utilizzati, la loro combinazione, i disegni e le forme.

Sono esclusi i lavori finalizzati al semplice adattamento di una collezione o campionario esistente attraverso l'aggiunta di un singolo prodotto o la modifica di una sola caratteristica dei prodotti esistenti, come ad esempio la modifica unicamente dei colori, o di un elemento di dettaglio


Costi di competenza e Costi capitalizzati

L’articolo 4, comma 1, del decreto attuativo, dispone che “sono ammissibili i costi di competenza, ai sensi dell’articolo 109 del testo unico …, del periodo d’imposta di riferimento direttamente connessi allo svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili”.

Il riferimento all'articolo 109 del TUIR è un criterio generale, applicabile a tutte le categorie di costo eleggibili, a prescindere dalla circostanza che il soggetto beneficiario applichi tale regola per la determinazione del proprio reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito.

Pertanto, anche i soggetti che determinano il proprio reddito su base catastale o forfettaria, nonché quelli che redigono il bilancio in conformità ai principi contabili internazionali, devono imputare i costi eleggibili ai singoli periodi agevolati in base alle regole individuate dall'articolo 109 del TUIR.

Sulla base del criterio di imputazione temporale dei costi sancito dall'articolo 109 del TUIR concorrono alla determinazione del credito di imposta spettante nei singoli periodi agevolati anche i costi capitalizzati.


Personale altamente qualificato 2015-2016 - Lauree ammissibili

Per gli anni 2015-2016 si distingue tra personale altamente qualificato (bonus 50%) e non (bonus 25%). Dal 2017 si applica un'unica aliquota del 50% per tutte le spese.

Si tratta del personale in possesso di un titolo di dottore di ricerca, ovvero iscritto ad un ciclo di dottorato presso una università italiana o estera, ovvero in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione UNESCO Isced (International Standard Classification of Education). Per queste ultime di seguito elenco: 

Lauree magistrali in discipline di ambito tecnico o scientifico

- LM-12 Design

- LM-13 Farmacia e farmacia industriale

- LM-17 Fisica

- LM-18 Informatica

- LM-20 Ingegneria aerospaziale e astronautica

- LM-25 Ingegneria dell’automazione

- LM-26 Ingegneria della sicurezza

- LM-27 Ingegneria delle telecomunicazioni

- LM-28 Ingegneria elettrica

- LM-29 Ingegneria elettronica

- LM-30 Ingegneria energetica e nucleare

- LM-31 Ingegneria gestionale

- LM-32 Ingegneria informatica

- LM-33 Ingegneria meccanica

- LM-34 Ingegneria navale

- LM-35 Ingegneria per l’ambiente e il territorio

- LM-4 Architettura e ingegneria edile - architettura

- LM-40 Matematica

- LM-44 Modellistica matematico-fisica per l’ingegneria

 

- LM-53 Scienza e ingegneria dei materiali

- LM-54 Scienze chimiche

- LM-6 Biologia

- LM-60 Scienze della natura

- LM-61 Scienze della nutrizione umana

- LM-66 Sicurezza informatica

- LM-69 Scienze e tecnologie agrarie

- LM-7 Biotecnologie agrarie

- LM-70 Scienze e tecnologie alimentari

- LM-71 Scienze e tecnologie della chimica industriale

- LM-72 Scienze e tecnologie della navigazione

- LM-73 Scienze e tecnologie forestali ed ambientali

- LM-74 Scienze e tecnologie geologiche

- LM-75 Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio

- LM-79 Scienze geofisiche

- LM-8 Biotecnologie industriali

- LM-82 Scienze statistiche

- LM-86 Scienze zootecniche e tecnologie animali



Costi dell'Amministratore 

Con riferimento all’attività di ricerca svolta dall’amministratore della società beneficiaria, sono senz’altro ammessi i costi sostenuti in relazione ad un eventuale contratto di lavoro dipendente stipulato con l’amministratore che svolge attività di ricerca e sviluppo, laddove tale rapporto sia validamente costituibile ai sensi della vigente disciplina sul lavoro.

In base alle medesime considerazioni, sono agevolabili anche i compensi corrisposti all’amministratore, non dipendente dell’impresa, che svolge attività di ricerca e sviluppo. Naturalmente l’attività svolta deve essere adeguatamente comprovata e il compenso è agevolabile solo per la parte che remunera l’attività di ricerca effettivamente svolta dall’amministratore.

Non risultano, al contrario, agevolabili i compensi erogati all’amministratore semplicemente preposto alla gestione dell’attività di ricerca e sviluppo.


Certificazione contabile dei costi

Dal punto di vista documentale è richiesta la predisposizione di “apposita documentazione contabile” che deve essere “certificatadal soggetto incaricato della revisione legale o dal collegio sindacale o da un professionista iscritto nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. L’obbligo di certificazione contabile della documentazione è previsto con riferimento alle imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale. Le imprese con bilancio certificato sono esenti dagli obblighi sopra descritti (ai fini dei successivi controlli, tali imprese sono comunque tenute a predisporre la documentazione contabile idonea a dimostrare la spettanza del credito di imposta).

Per espressa previsione normativa “tale certificazione deve essere allegata al bilancio”. Ai fini dei successivi controlli, quindi, la documentazione contabile certificata deve essere conservata ed esibita unitamente al bilancio.

Le disposizioni attuative non stabiliscono un contenuto minimo né uno schema predefinito per la predisposizione della certificazione, quindi il suddetto documento può essere redatto in forma libera, ma deve contenere, in ogni caso, l’attestazione della regolarità formale della documentazione contabile e dell’effettività dei costi sostenuti.

Gli obblighi documentali e di certificazione, oltre a riguardare gli investimenti realizzati nel periodo di imposta in relazione al quale le imprese intendono beneficiare dell’agevolazione, sussistono anche in riferimento agli investimenti pregressi (media di riferimento) sulla base dei quali è calcolato l’incremento agevolabile ai fini della determinazione del credito di imposta.

La documentazione richiesta ai fini dei controlli va certificata entro la data di approvazione del bilancio ovvero, per i soggetti che non sono tenuti all’approvazione del bilancio, entro il termine di 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio in cui sono stati effettuati gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo.

Si evidenzia inoltre che in base alle indicazioni contenute nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 13/E del 27/04/2017, “A differenza della predetta documentazione contabile, il prospetto che le imprese sono tenute a predisporre e conservare non è oggetto di certificazione e deve riportare i costi sostenuti e considerati rilevanti per il calcolo dell’agevolazione ricollegati in modo esplicito e distinto a specifiche fasi delle singole attività di ricerca e sviluppo intraprese o a singoli progetti o ai programmi di ricerca e sviluppo”. Quindi, ai fini della ricostruzione in sede di controllo, deve essere predisposto anche un prospetto analitico degli stessi investimenti rappresentativi dei valori sulla base dei quali viene calcolato l’approccio incrementale


Costi tra società dello stesso Gruppo

La relazione illustrativa al decreto attuativo ha precisato che" ... dai costi extra-muros sono stati espressamente esclusi quelli sostenuti in base a contratti stipulati con società che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllale o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, in quanto si è ritenuto di allinearsi al dato letterale della norma primaria che, nel fare riferimento alla ricerca commissionata a terzi, non ha incluso la ricerca commissionata tra società dello stesso gruppo, maggiormente inquadrabile nell'ambito della ricerca intra muros".

In riferimento al concetto di controllo, la circolare n. 5/E del 16 marzo 2016 ha chiarito che "quanto alla nozione di controllo rilevante ai fini della perimetrazione del gruppo, si ritiene applicabile la definizione di controllo contenuta nell'articolo 2359 commi l e 2 del codice civile. Si ritiene, altresì, che sono da escludere dalla presente categoria di spese anche i costi derivanti da commesse con imprese controllate dalla medesima persona fisica, tenendo conto a tal fine anche di partecipazioni, titoli o diritti posseduti dai familiari dell’imprenditore, individuati ai sensi dell’articolo 5, comma 5, del TUIR”.

La ratio di quanto appena evidenziato è di limitare possibili potenziali situazioni in cui il valore dell’attività di ricerca commissionata, e, quindi, il benefìcio ad essa collegato possa essere determinato non in base al reale costo di mercato della commessa, ma subisca un’alterazione in conseguenza dall’influenza di un’impresa sulle decisioni dell’altra, che può manifestarsi non solo in dipendenza di vincoli azionari o contrattuali, ma anche per effetto di fattori economici.


Ricerca settore del tessile e della moda

Tra le attività di ricerca e sviluppo ammissibili rientrano anche quelle poste in essere dalle imprese operanti nel settore del tessile e della moda (ed ingenerale dei settori afferenti alla produzione creativa, quali ad es: calzature, occhiali, gioielleria, ceramica), collegate alla ideazione e realizzazione dei nuovi campionari, evidentemente non destinati alla vendita. Il MISE ha confermato che le indicazioni fornite nella circolare n. 46586/2009, in occasione della precedente disciplina agevolativa introdotta per il triennio 2007-2009 dall’art. 1, commi 280-284, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono considerarsi valide anche agli effetti dell’odierna disciplina agevolativa.

Nei settori in questione possono considerarsi rilevanti, quali attività di ricerca industriale e sviluppo pre-competitivo, l’insieme dei lavori organizzati dall’impresa ai fini dell’elaborazione e della creazione di nuove collezioni di prodotti. Più in particolare, è nelle fasi della ricerca e ideazione estetica e nella conseguente realizzazione dei prototipi dei nuovi prodotti che può astrattamente individuarsi “quel segmento di attività diretta alla realizzazione del prodotto nuovo o migliorato, al quale collegare l’agevolazione che premia lo sforzo innovativo dell’imprenditore”. Tale processo di creazione di prodotti nuovi o migliorati potrà in concreto apprezzarsi, a seconda dei casi e in conformità alle prassi commerciali del settore, in rapporto ai materiali utilizzati, alla combinazione dei tessuti, ai disegni e alle forme, ai colori o ad altri elementi caratterizzanti le nuove collezioni rispetto alle serie precedenti. Al contrario le attività finalizzate a semplici adattamenti di una gamma di prodotti esistenti attraverso, ad esempio, l’aggiunta di un singolo prodotto o la modifica, ad esempio, unicamente dei colori proposti o di un elemento di dettaglio, non costituiscono attività ammissibili al credito d’imposta in quanto costituenti in via di principio modifiche ordinarie o di routine.